Art. 13 — Trasferimenti di proprietà delle imprese radiotelevisive e relative comunicazioni
Articolo abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
Abrogato dal 8 settembre 2005
Articolo abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
Abrogato dal 8 settembre 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1990 al 8 settembre 2005. 365 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Deve essere data comunicazione scritta al Garante ai fini dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 12 di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, delle imprese costituite in forma individuale ovvero di azioni o quote di societa' soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, che interessino piu' del 10 per cento del capitale sociale e quando successivi trasferimenti di quote inferiori al 10 per cento abbiano superato tale limite; tale limite e' ridotto al 2 per cento per le societa' per azioni quotate in borsa. La comunicazione deve essere data con atto notificato ai sensi di legge da entrambe le parti interessate entro dieci giorni dal trasferimento. Nella comunicazione, devono essere indicati l'oggetto del trasferimento, il nome o la ragione o denominazione sociale dell'avente causa, nonche' il titolo e le condizioni in base ai quali il trasferimento e' effettuato. Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimento per effetto dei quali un singolo soggetto o piu' soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengano a disporre di una quota di capitale o di proprieta' superiore al 10 per cento. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al trasferimento di azioni o quote delle societa' intestatarie di azioni o quote di societa' soggette all'obbligo dell'iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2. L'efficacia dei trasferimenti di cui al presente articolo, anche tra le parti, e' subordinata alla iscrizione nel registro di cui all'articolo 12. Le persone fisiche e le societa' che controllano una societa' soggetta all'obbligo di iscrizione di cui all'articolo 12, comma 2, anche atti verso intestazioni fiduciarie delle azioni o delle quote per interposta persona, nonche' attraverso societa' direttamente o indirettamente controllate o collegate, devono darne comunicazione scritta alla societa' controllata ed al Garante entro dieci giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo. Deve essere data altresi' comunicazione scritta, nei termini di cui al comma 1, degli accordi parasociali o di sindacato di voto fra i soci di societa' operanti nei settori disciplinati dalla presente legge, nonche' di ogni modificazione intervenuta negli accordi o patti predetti. Le comunicazione devono essere effettuate da parte di coloro che stipulano l'accordo o partecipano alla costituzione del sindacato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223~art13 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.