Corte costituzionale

Sentenza n. 420/1994

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 07/12/1994 · relatore Renato Granata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, undicesimo

comma, 15, 16, 17, 19 e segg., 34 e 37 della legge 6 agosto 1990, n.

223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato) e del

combinato disposto degli artt. 1, primo e terzo comma, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 (Provvedimenti urgenti in materia

radiotelevisiva), convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre

1993, n. 422, e 15, quarto comma, e 8, settimo comma, della legge 6

agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico

e privato), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 21 dicembre 1993

dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi proposti

da Beta Television s.p.a., T.V. Internazionale s.p.a. e SIT - Teleservice 1975 s.r.l. contro il Ministero delle Poste e

Telecomunicazioni ed altri, iscritte ai nn. 255, 276 e 310 del

registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 20, 21 e 23, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visti gli atti di costituzione della s.p.a. T.V. Internazionale,

della s.p.a. Beta Television, della s.r.l. SIT - Teleservice 1975,

della s.p.a. R.T.I. - Reti Televisive Italiane, della s.p.a. Prima

T.V. ed altre, nonché gli atti di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri e del CODACONS ed altri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1994 il Giudice

relatore Renato Granata;

Uditi gli avvocati Alessandro Pace per la s.p.a. T.V.

Internazionale, Carlo Vichi e Franco Ravenni per la s.p.a. Beta Television, Natale Giallongo per la s.r.l. SIT - Teleservice 1975, Aldo

Bonomo, Franco G. Scoca e Giovanni Motzo per la R.T.I. - Reti

Televisive Italiane, Carlo Mezzanotte per la s.p.a. Prima T.V. ed

altre, Carlo Rienzi per il CODACONS ed altri e l'Avvocato dello Stato

Gian Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - La società TV Internazionale - avendo partecipato al

procedimento per il rilascio della concessione per la radiodiffusione

televisiva in ambito nazionale, di cui all'art. 16 della legge 6

agosto 1990 n. 223 ed essendo stata collocata al 6 posto della

graduatoria e quindi in posizione che ancorché utile per il rilascio

della concessione (posto che il Piano per l'assegnazione delle

frequenze, approvato con D.P.R. 20 gennaio 1992, indica in 9 le reti

televisive nazionali concedibili ai privati) aveva tuttavia

comportato l'assegnazione di una rete con copertura inferiore a

quella assegnata ad altre emittenti televisive nazionali, nonché

l'assegnazione di frequenze di più ridotta illuminazione rispetto

alla precedente copertura - chiedeva con ricorso al T.A.R. Lazio

l'annullamento: a) del D.M. 13 agosto 1992, col quale il Ministro

delle poste e delle telecomunicazioni ha approvato la graduatoria dei

soggetti richiedenti il rilascio di concessione per l'emittenza

televisiva nazionale nonché l'elenco degli aventi titolo alla

concessione; b) dell'allegato A e dell'art. 8, comma 1, del D.M. 13

agosto 1992 (di autorizzazione della stessa ex art. 38 legge 14

aprile 1975 n. 103);

c) del Piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la

radiodiffusione televisiva, approvato con D.P.R. 20 gennaio 1992.

Nel corso di tale giudizio il T.A.R. adito ha sollevato (con

ordinanza del 21 dicembre 1993) questione incidentale di legittimità

costituzionale degli artt. 3, comma 11, e 15, comma 4, della cit.

legge 223/90 e dell'art. 1, comma 1 e 3, decreto legge 323/9/3,

convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 1993 n. 422, nel

combinato disposto con l'art. 15, comma 4, e l'art. 8, comma 7, della

legge 223/90, in riferimento a plurimi parametri e sotto vari

profili.

2. - Osserva preliminarmente il T.A.R. rimettente che nelle more

del giudizio è entrato in vigore il decreto legge 27 agosto 1993 n.

323, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 1993 n. 422,

recante alcune disposizioni direttamente incidenti sulla materia

oggetto della controversia. In particolare l'art. 1, comma 3, secondo

il quale, fino alla data di entrata in vigore di una nuova disciplina

del sistema radiotelevisivo e dell'editoria, i titolari di

concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 16 legge 223/90 o di

autorizzazione ex art. 38 legge 103/75 proseguono l'esercizio della

radiodiffusione televisiva in ambito nazionale con gli impianti e i

connessi collegamenti di telecomunicazione censiti ai sensi dell'art.

32 legge 223/90. Tale disciplina sopravvenuta incide direttamente

sull'interesse dedotto in giudizio dalla ricorrente, nel senso che la

legificazione dell'elenco di cui all'art. 1 del decreto ministeriale

del 13 agosto 1992 impedirebbe all'autorità amministrativa, nel caso

di annullamento giurisdizionale del provvedimento impugnato, di

rinnovare l'atto nel senso auspicato dalla società T.V.

Internazionale donde la sopravvenuta carenza di interesse: ciò

ovviamente nei limiti in cui le nuove norme siano conforme a

Costituzione. Tuttavia l'interesse residua nei limiti in cui sussiste

il dubbio, non manifestamente infondato, dell'illegittimità

costituzionale sia della nuova normativa (che consentendo la

prosecuzione dello stato di fatto perpetuerebbe l'attuale situazione

di svantaggio denunciata dalla ricorrente), sia della precedente

normativa (perché l'eventuale illegittimità costituzionale delle

citate disposizioni della legge 223/90 inficierebbe la legittimità

costituzionale del decreto legge 323/93, che ha inteso sanare ex post

i vizi degli atti amministrativi impugnati).

3. - Nel merito il T.A.R. innanzi tutto denuncia l'illegittimità

dell'art. 3, comma 11, della legge 223/90, per contrasto con gli

artt. 3, 21, 41, 97 Cost., nella parte in cui consente

all'Amministrazione di pianificare le reti nazionali in maniera tale

da creare disparità di trattamento tra concessionari quanto alla

copertura del territorio e alla dislocazione degli impianti nei punti

commercialmente più interessanti. In tanto la disciplina "antitrust" contemplata dalla normativa censurata ed incentrata sul numero

di reti nazionali assentibili al medesimo soggetto può dirsi idonea

in quanto queste ultime presentino caratteri omogenei, quanto a

capacità di diffondere il messaggio televisivo in termini

commerciali e sociali.

4. - Il T.A.R. rimettente censura poi l'art. 15, comma 4, della

legge 223/90, per contrasto con gli artt. 3, 21, 41, Cost., nella

parte in cui consente ad uno stesso soggetto di essere titolare di

tre concessioni nazionali televisive. In particolare il T.A.R. dubita

dell'idoneità di tale disciplina "anti-trust" perché essa, per

com'è configurata, non impedisce l'insorgere di una situazione di

oligopolio. Infatti consente ad un unico soggetto di ottenere tre

concessioni nazionali col limite del 25% delle reti nazionali

previste dal piano di assegnazione delle frequenze; quindi può

accadere, come in effetti è accaduto, che un unico soggetto, su nove

reti disponibili per i privati, divenga titolare delle tre

concessioni aventi maggiore illuminazione, non senza considerare la

possibilità di partecipare (in posizione minoritaria) ad altre

società titolari concessioni, disponendo così di una potenzialità

di diffusione del messaggio televisivo su scala nazionale che nessun

altro soggetto pubblico o privato oggi possiede.

5. - Infine il T.A.R. rimettente solleva questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, comma 1 e 3, decreto legge 323/93, nel

combinato disposto con l'art. 15, comma 4, e l'art. 8, comma 7, della

legge 223/90, per contrasto con gli artt. 3, 21, 41 e 97 Cost., nella

parte in cui, consentendo la prosecuzione dell'esercizio dei

preesistenti impianti per almeno due anni, non adotta alcuna misura

idonea a salvaguardare il pluralismo nel settore televisivo

nazionale. Ed invero - spiega l'ordinanza - l'attuale situazione di

fatto, che la norma tende a perpetuare, è caratterizzata, come

d'altronde è pacifico tra le parti, dalla posizione dominante di un

solo soggetto, che dispone delle reti nazionali aventi maggiore

illuminazione e capacità di diffusione del messagio televisivo

nazionale.

Né il vizio può dirsi insussistente per il dichiarato carattere

provvisorio della disciplina censurata, che appunto dovrebbe

applicarsi fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina

del sistema radiotelevisivo e dell'editoria, sia perché non esiste

nella Costituzione una norma che consenta di derogare alle

disposizioni in essa contenute nel caso di discipline provvisorie,

sia soprattutto perché, nel caso di specie, la continua reiterazione

di norme provvisorie tende di fatto a consolidare e perpetuare una

situazione nata dall'occupazione spontanea dell'etere da parte dei

privati.

6. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

limitandosi a chiedere che le questioni di costituzionalità siano

dichiarate inammissibili od infondate. Ha poi svolto con successiva

memoria una più articolata difesa.

Quanto alla censura degli artt. 16, comma 17, e 34 della legge 6

agosto 1990 n. 223 l'Avvocatura richiama essenzialmente la sentenza

n. 112 del 1993 di questa Corte che ha affermato che si tratta di

requisiti che, oltre ad essere oggettivi, sono predeterminati dalla

legge in modo tale da delimitare e circoscrivere i poteri

amministrativi sull'accesso dei privati nel sistema radiotelevisivo a

parametri prefissati dalla legge, e non già lasciati alla scelta

dell'Amministrazione medesima.

Quanto alla censura dell'art. 15, comma 4, legge 223/90,

unitamente ai successivi artt. 16, 17, 19 e seg., e 37, l'Avvocatura

ne sostiene innanzi tutto l'inammissibilità perché l'eventuale

dichiarazione di incostituzionalità della diposizione censurata

aggraverebbe, e non già rimuoverebbe, gli inconvenienti denunciati

dal T.A.R. rimettente; ed infatti, venendo meno i limiti di

concentrazione previsti dall'art. 15, l'autonomia privata sarebbe

completamente svincolata da ogni tipo di contenimento. Sotto altro

profilo la questione si appalesa comunque inammissibile perché non

potrebbe la Corte dettare direttamente delle misure "anti-trust"

sostitutive di quelle volute dal legislatore con criteri diversamente

elaborati.

Nel merito l'Avvocatura sottolinea la congruità della vigente

disciplina "anti-trust". Infatti la percenturale del 25% consente di

ipotizzare una dislocazione delle risorse ripartita tra un

sufficiente numero di operatori e quindi realizza un sistema

pluralista in cui tale numero di operatori convive con il polo

pubblico, in una forma di concorrenza, certo limitata, ma adeguata al

bene in questione, in quanto idonea a garantire al cittadino una

varietà di fonti di informazione.

In ordine alla censura dell'art. 3, comma 11, della medesima legge

l'Avvocatura rileva che tale disposizione è estremamente puntuale e

vincolante, non lascia affatto un'ampia discrezionalità alla

pubblica amministrazione ed assicura viceversa un trattamento

paritario delle varie emittenti, che devono essere tendenzialmente

tutte messe in condizione di servire l'utenza più vasta con

eventuali compensazioni tra i diversi bacini o impianti delle varie

emittenti, quando tutti non possono operare contemporaneamente negli

stessi.

L'Avvocatura ritiene poi infondata la censura dell'art. 1, commi 1

e 3, decreto legge 323/93; si deve infatti tenere conto della

particolarità della situazione in cui è venuta ad operare la norma,

a seguito della necessità di procedere alla revisione del piano di

assegnazione delle frequenze, che ha reso impossibile il passaggio a

regime del sistema introdotto dalla legge 223/90; questo spiega

l'esigenza, assolutamente insuperabile, di autorizzare la

prosecuzione delle trasmissioni con gli impianti censiti.

7. - Si è costituita - successivamente depositando anche memoria

- la società TV Internazionale S.p.A. che in via preliminare ha

sostenuto la rilevanza, e quindi l'ammissibilità, di tutte le

questioni sollevate.

Nel merito, quanto alla censura che investe l'art. 3, comma 11,

legge 223/90, la difesa della società osserva la funzione di

pianificazione delle reti dovrebbe essere svolta dalla pubblica

amministrazione nel pieno rispetto del principio della parità di

trattamento. Ove però si ritenesse che l'art. 3, comma 11, cit.

consenta alla pubblica amministrazione di disegnare reti nazionali in

termini differenziati quanto alla copertura del territorio e alla

dislocazione degli impianti nei punti commercialmente più

interessanti, allora sarebbe fondata la censura di

incostituzionalità.

In ordine poi alla sospettata illegittimità costituzionale

dell'art. 15, comma 4, della medesima legge la difesa della società

osserva che un'unica società concessionaria possiede tre reti

nazionali mentre tutte le altre emittenti hanno soltanto una rete

nazionale ciascuna. Sarebbe quindi violato il principio del

pluralismo sotteso all'art. 21 Cost., attribuendosi in tal modo un

esorbitante vantaggio concorrenziale alla concessionaria in posizione

dominante. Sotto altro profilo poi ci sarebbe anche violazione

dell'art. 3 Cost. posto che vengono trattate paritariamente

situazioni ontologicamente differenti.

Ritiene infine la difesa della società che l'art. 1 decreto legge

323/93 - consentendo ai titolari di concessioni (o di autorizzazioni,

alle prime equiparate, a ripetere programmi esteri) di continuare ad

operare per un periodo pari almeno a due anni (e comunque non

superiore a tre) con gli impianti censiti - ha riprodotto quella

situazione che era stata stigmatizzata dalla sentenza n. 826/88 della

Corte sicché la previsione ad opera della normativa impugnata di un

successivo ulteriore periodo transitorio si pone in contrasto con gli

artt. 21, 3, 41 e 97 Cost.

8. - Si è costituita anche la BETA Television S.p.A.

(controinteressata), proprietaria dell'emittente televisiva nazionale

Videomusic richiamando e riproducendo interamente la memoria

difensiva depositata nel giudizio incidentale relativo al giudizio

amministrativo proposto a seguito del proprio ricorso al T.A.R. (per

la quale v. infra).

9. - Si è costituita la società R.T.I. limitandosi a chiedere

che le questioni di costituzionalità siano dichiarate infondate.

In una successiva memoria - premessa la ritenuta inammissibilità

delle questioni di costituzionalità per non aver il T.A.R.

denunciato anche l'art. 3, comma 2, decreto legge 323/90 che

stabilisce che il Ministro debba assumere a base dei provvedimenti

concessori l'elenco degli aventi titolo di cui all'art. 1 del d.m. 13

agosto 1992, cosicché l'elenco viene convalidato quale strumento di

identificazione dei soggetti aventi titolo alle concessioni o

richiedenti le concessioni - ha svolto argomentazioni in ordine alle

singole censure.

Quanto alla censura dell'art. 3, comma 11, legge 223/90 la R.T.I.

ne sostiene l'inammissibilità perché tale disposizione impugnata

non prevede che l'Amministrazione possa pianificare le reti in modo

discrimanatorio; se l'Amministrazione progettasse le reti in modo

sperequato, sarebbero semmai illegittimi i relativi provvedimenti

concessori.

La R.T.I. poi ritiene inammissibile per difetto di rilevanza la

censura dell'art. 15, comma 4, della medesima legge giacché il

T.A.R. potrebbe accogliere la domanda della TV Internazionale

riconoscendo il diritto ad una migliore collocazione nella

graduatoria senza che la legittimità costituzionale del quarto comma

dell'art. 15 possa influire in alcun modo. Nel merito comunque la

censura è - ad avviso della R.T.I. - infondata essenzialmente

perché rientra nel discrezionale apprezzamento del legislatore

stabilire - come fa la norma censurata - il numero massimo di

concessioni nazionali televisive nella minor somma tra il 25% del

numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e 3;

limite questo che tiene conto delle condizioni in cui di fatto

versava il settore radiotelevisivo all'epoca della legge 223/90. La

difesa della R.T.I. ritiene poi che per l'individuazione della

posizione dominante occorra considerare non già il mercato "chiuso"

delle reti televisive, ma quello più ampio della comunicazione di

massa. Anche l'art. 1 della direttiva comunitaria del 3 ottobre 1989

(89/552/CEE), ha stabilito che il mercato omogeneo delle

"trasmissioni" è costituito dalla "trasmissione, via cavo e via

etere, nonché dalla trasmissione via satellite, in forma non

codificata o codificata, di programmi televisivi destinati al

pubblico". Inoltre la difesa della R.T.I. mette in evidenza la

dimensione sovrannazionale del mercato delle diffusioni

radiotelevisive. Ma anche considerando soltanto il mercato dei mezzi

di radiodiffusione televisiva, la questione - secondo la difesa della

R.T.I. - non è fondata. Infatti la Corte ha riconosciuto che, nel

settore radiotelevisivo, la soglia minima di pluralismo da

salvaguardare attraverso norme anticoncentrazione è quella comunque

compatibile con lo svolgimento dell'attività di telediffusione

(privata) a condizioni remunerative.

C'è poi da tener conto che la legge 223/90 impone un preciso

obbligo di pluralismo "interno" non solo per l'emittenza pubblica, ma

anche per le singole emittenti private, mentre il grado di pluralismo

"esterno" assicurato dalla legge 223/90 al settore radiotelevisivo

privato (con la diversificazione delle presenze) è quello massimo

realisticamente compatibile con le rigidità tutte imposte dalla

struttura del mercato e dalle caratteristiche tecniche dei media.

Infondata è poi anche - secondo la difesa della R.T.I. - la censura

dell'art. 1, commi 1 e 3, decreto legge 323/93. La legge ha disposto

per il mantenimento, in via transitoria, di tutte le voci esistenti

nel settore televisivo sicché la conferma di una preesistente

pluralità di voci è assorbente - nel limitato periodo di tempo in

considerazione - di ogni censura intesa ad assicurare un più

accentuato pluralismo in un sistema da riordinare.

10. - È intervenuto il CODACONS (Coordinamento delle Associazioni

per la Difesa dell'Ambiente e dei Diritti degli utenti e Consumatori)

chiedendo che la questione di costituzionalità sia dichiarata

fondata. All'udienza pubblica di discussione - in cui il CODACONS ha

proposto istanza di applicazione dell'art. 78 c.p.c. - la Corte,

ritiratasi in camera di consiglio, ha dichiarato inammissibile

l'intervento ed improponibile l'istanza avanzata.

11. - Per l'annullamento del medesimo D.M. 13 agosto 1992 di

approvazione della graduatoria, dell'ulteriore D.M. in pari data di

rilascio della concessione per la radiodiffusione in ambito

nazionale, del suo allegato A e delle concessioni rilasciate alle

società controinteressate proponeva ricorso al T.A.R. anche la

società Beta Television, titolare dell'emittente Video Music,

collocata al 4 posto della graduatoria suddetta, e nel corso del

giudizio il medesimo T.A.R. adito ha sollevato (con ordinanza del 21

dicembre 1993) analoghe (ma non del tutto coincidenti) questioni di

legittimità costituzionale. In particolare il T.A.R. - oltre a

reiterare le questioni che investono gli artt. 3, comma 11, e 15,

comma 4, legge 223/90, (peraltro estendendo le norme censurate, oltre

che all'art. 15 nella sua interezza, anche agli artt. 16, 17, 19 e

seg., e 37 della medesima legge) - denuncia altresì l'illegittimità

degli artt. 16, comma 17, e 34 della stessa legge per contrasto con

gli artt. 3, 15, 21, 41, 43 Cost. sotto il profilo che la norma

attribuisce all'autorità amministrativa una eccessiva

discrezionalità nella determinazione dei criteri per la formazione

delle graduatorie degli aventi titolo alla concessione; l'omessa

individuazione, da parte del legislatore, di criteri puntuali e del

peso che ciascuno di essi dovrebbe avere nella valutazione

comparativa delle domande presentate dai vari aspiranti alla

concessione introduce un elemento di discrezionalità che mal si

concilia con le esigenze di tutela del valore fondamentale del

pluralismo.

12. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che le questioni di costituzionalità siano dichiarate

inammissibile od infondate e svolgendo in una successiva memoria le

argomentazioni sopra riportate.

13. - Si è costituita la società ricorrente BETA Television

S.p.A., proprietaria dell'emittente televisiva nazionale Videomusic,

prendendo posizione in ordine alle singole censure di

costituzionalità. Ritiene fondata la censura di costituzionalità

dell'art. 1 decreto legge 323/93 perché consacrando le concessioni

assentite, ancorché illegittimamente rilasciate, consente il

perdurare della situazione dominante della società alla quale sono

state assentite tre concessioni. In particolare sarebbero violati gli

artt. 3 e 21 Cost. poiché la normativa censurata irragionevolmente

preclude a soggetti in possesso dei requisiti di accedere al mezzo

televisivo ottenendo la concessione, privilegiando irragionevolmente

altri soggetti cui consente di possedere il 25% delle concessioni

nazionali assentibili. Quanto alla censura degli artt. 16, comma 17,

e 34 legge 223/90 rileva la difesa della società come non sia

illogico che la legge enunci criteri generali e generici (ma

individuati), rimandando per la precisazione alla sede regolamentare.

Infine, con riferimento alla censura degli artt. 15, 16, 17, 19 e

segg., 37 legge 223/90, osserva la difesa della società che -

considerando che una delle concessioni è stata rilasciata alla TV

Internazionale s.p.a. che è ripetitorista di programmi esteri - si

ha che allo stato un unico soggetto è legittimamente titolare dei

tre/quinti delle concessioni assentite ed assentibili ai privati per

emittenza nazionale. Ma l'esistenza di una posizione dominante

risulta anche sotto un altro profilo, quello dell'assegnazione delle

frequenze, giacché alle reti di uno stesso soggetto è assentito il

100% (o quasi) di copertura (è il caso delle tre reti della R.T.I.),

mentre ad altre reti è assentita la copertura minima del 60% (Rete

A) o poco superiore (Video Music). La normativa censurata quindi non

fa altro che legittimare una situazione dominante nel contesto di un

regime sostanzialmente di oligopolio. La rilevata diversa

illuminazione delle reti comporta anche l'illegittimità

costituzionale dell'art. 3 legge 223/90.

14. - Si è costituita la società T.V. Internazionale con una

memoria che riproduce le argomentazioni sopra svolte.

15. - Si è costituita la società R.T.I. limitandosi a chiedere

che le questioni di costituzionalità siano dichiarate infondate. In

una memoria aggiuntiva ha eccepito l'inammissibilità delle questioni

di costituzionalità perché il fatto che non sia stata sollevata

questione di legittimità costituzionale del decreto legge 323/93

determina la inammissibilità delle questioni sollevate con

riferimento alla legge 223/90 atteso che, anche nella ipotesi che le

disposizioni impugnate venissero dichiarate costituzionalmente

illegittime, rimarrebbe pur sempre in vigore l'elenco "legificato"

degli aventi titolo alla concessione di reti televisive nazionali e

quindi il ricorso della società Beta Television rimarrebbe

improcedibile. Nel merito ha svolto le stesse argomentazioni già

sopra riportate, soltanto aggiungendo che la censura degli artt. 16,

comma 17, e 34 legge 223/90 non è fondata giacché la Corte (sent.

n. 112/93) ha già ritenuto la legittimità dei criteri in

questione.

16. - Si sono costituite le società Prima TV S.p.A., Europa TV

S.p.A. ed Omega TV S.p.A. limitandosi a chiedere che le questioni di

costituzionalità siano dichiarate inammissibili od infondate. In

una successiva memoria la difesa delle società ha argomentato in

ordine a tutte le questioni di costituzionalità, non escluse quelle

sollevate nel primo giudizio. In particolare essa sostiene

pregiudizialmente l'inammissibilità delle questioni sollevate con le

ordinanze n. 276 e n. 310/94 perché sia le ricorrenti che aspirano

ad essere inserite nell'elenco degli aventi titolo al rilascio della

concessione, sia coloro che, essendovi già inseriti, aspirano ad un

ampliamento della propria illuminazione e a un maggior numero di

frequenze di cui disporre, non hanno più alcun interesse

all'annullamento dell'elenco e delle concessioni atteso che il

diritto di trasmettere degli attuali concessionari e degli aventi

titolo al rilascio della concessione è stato sganciato dalla

concessione e dalla graduatoria e che d'altra parte tanto i

concessionari quanto le emittenti non utilmente classificate

trasmettono ex lege avvalendosi degli impianti in loro possesso.

Inoltre - sostiene ancora la difesa delle società suddette - è

in realtà inammissibile anche la questione sollevata con l'ordinanza

n. 255/94 relativamente al decreto legge 323/93 giacché non hanno

formato oggetto di rimessione alla Corte costituzionale l'art. 11,

terzo comma (concernente per i non concessionari la prosecuzione

delle trasmissioni con gli impianti censiti e il blocco delle

ulteriori concessioni) e l'art. 3, secondo comma, nella parte in cui,

richiamando l'elenco approvato con d.m. 13 agosto 1992, conferisce

forza di legge alla graduatoria degli aventi titolo al rilascio della

concessione e rende ininfluente un ipotetico annullamento del solo

atto amministrativo. Nel merito la difesa delle società ritiene

infondate le questioni sollevate. Quanto alla censura dell'art. 1,

commi 1 e 3, del decreto legge 323/93, in combinato disposto con

l'art. 15, comma 4, e l'art. 8, comma 7, legge 223/90, osserva la

difesa delle società che erroneamente il giudice remittente ritiene

che la prosecuzione dell'attività con gli impianti censiti

pregiudichi il pluralismo; all'opposto, si tratta di misura il cui

effetto è quello di salvaguardare, sia pure in un periodo

transitorio ed in vista di una riforma globale del settore, la

posizione delle altre emittenti escluse dall'elenco degli aventi

titolo alla concessione scongiurando l'acquisizione di tutti gli

impianti e di tutte le frequenze da parte dei soli concessionari e

consentendo alle emittenti escluse dall'elenco di proseguire

nell'esercizio della loro attività.

Non fondata è poi - secondo la difesa delle società - la censura

dell'art. 15, comma 4, legge 223/90: in particolare la previsione di

un doppio limite "anti-trust", individuato in un rapporto percentuale

col numero complessivo delle reti (25%) e comunque in un massimo di

tre concessioni per soggetto, rientra nella discrezionalità del

legislatore e non comporta alcuna violazione del canone di

ragionevolezza e non arbitrarietà delle classificazioni legislative,

atteso anche che, a breve, il numero massimo di tre reti nazionali,

se si ha riguardo alle innovazioni tecnologiche in corso, è

destinato a rappresentare assai meno del 25% del complesso delle

reti. Comunque le opportunità di pluralismo in un sistema di mercato

non sono affatto dipendenti dal numero complessivo di reti

disponibili e quindi di spazi pubblicitari cedibili da parte delle

singole imprese, giacché la forza sul mercato di un'impresa

radiotelevisiva è data solo dall'audience. Il numero di tre reti (e

ancor più il limite 25% delle reti nazionali, che in prospettiva è

destinato a ridimensionare fortemente l'incidenza del primo limite)

nell'attuale assetto radiotelevisivo non nega opportunità di

competizione alle imprese capaci. Quanto alla censura degli artt.

16, comma 17, e 34 della medesima legge la difesa delle società ne

ritiene l'infondatezza richiamandosi essenzialmente alla sentenza n.

112 del 1993 di questa Corte. La difesa delle società sostiene poi

parimenti l'infondatezza della censura dell'art. 3, comma 11, della

stessa legge atteso che la disposizione censurata si limita ad

imporre che per ciascun bacino di utenza sia individuato un numero di

impianti atto a garantire la diffusione del maggior numero di

programmi locali e nazionali (con ciò favorendo il massimo di

espansione dell'emittenza) e quindi ad identificare in via astratta i

requisiti minimi dimensionali di rete, rispettivamente, per

l'esercizio in ambito nazionale e per l'esercizio in ambito locale.

17. - Nel corso di un terzo giudizio, promosso dalla società SIT

Teleservice 1975 - la quale, in quanto proprietaria dell'emittente

televisiva denominata Elefante telemarket, collocata all'11 posto

della graduatoria (e quindi in posizione non utile per il rilascio

della concessione), aveva impugnato il più volte citato d.m. 13

agosto 1992 di approvazione della graduatoria suddetta ed i

provvedimenti concessori in favore delle emittenti di cui alla

graduatoria - il medesimo T.A.R. adito ha ulteriormente sollevato

(con ordinanza anch'essa del 21 dicembre 1993) questioni di

legittimità costituzionale (degli artt. 15, 16, comma 17, e 34 legge

223/90 per contrasto con gli artt. 3, 15, 21, 41, 43 Cost.) del tutto

analoghe alle altre sopra illustrate.

18. - Si è costituita la società SIT Teleservice 1975 S.r.l.

anch'essa prendendo posizione in ordine alle singole censure. Quanto

alla censura dell'art. 1, comma 3, decreto legge 323/93 ritiene la

difesa della società che il legislatore ha inteso operare un

richiamo meramente formale alla graduatoria suscettibile quindi di

modificazione a seguito dell'accoglimento dell'impugnazione e del

conseguente subentro di emittenti collocate illegittimamente in

posizioni più sfavorevoli nella graduatoria. Soltanto se, invece, la

normativa censurata dovesse essere diversamente interpretata, allora

sarebbe fondato il dubbio di costituzionalità del T.A.R. rimettente.

Con riferimento poi alla censura degli artt. 16, comma 17, e 34 legge

223/90 la difesa della società sostiene la fondatezza della

questione rilevando, tra l'altro, che la Corte ha, anche di recente,

escluso che l'assegnazione delle frequenze ai privati possa avvenire

con l'esercizio di poteri latamente discrezionali della pubblica

amministrazione (sent. n. 112/93). Infine, richiamando le censure

degli artt. 15, 16, 17, 19 e segg., 37 legge 223/90, osserva la

difesa della società che non è consentita la presenza nel mercato

radiotelevisivo di un soggetto privato con posizione dominante.

Invece la disciplina adottata con legge 223/90 non è coerente con

tale principio. Di fatto le concessioni rilasciate ad imprenditori

privati (ad esclusione di quelle relative ad emittenti che

trasmettono in forma codificata) sono sei, e di queste una è stata

rilasciata a T.V. Internazionale che è ripetitorista di programmi

esteri: quindi un unico soggetto è legittimato dalla normativa

vigente a detenere i tre/quinti delle concessioni assentibili ai

privati per l'emittenza nazionale.

20. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, e si

sono altresì costituite le società BETA Television S.p.A., TV

Internazionale S.p.A., Prima TV S.p.A., Europa TV S.p.A., Omega TV

S.p.A., R.T.I. S.p.A. ripetendo tutti le argomentazioni già svolte

negli altri giudizi. Considerato in diritto

1. - Il T.A.R rimettente con le tre distinte ordinanze di cui in

narrativa ha sollevato plurime questioni incidentali di legittimità

costituzionale che investono sia il decreto legge 27 agosto 1993 n.

323 (Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva), convertito

con modificazioni nella legge 27 ottobre 1993 n. 422, sia la legge 6

agosto 1990 n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e

privato) e segnatamente ha censurato: a) l'art. 3, comma 11, legge

223/90 - in riferimento agli artt. 3, 21, 41, 97 Cost. - nella parte

in cui consente all'Amministrazione di pianificare le reti nazionali

in maniera tale da creare disparità di trattamento tra concessionari

quanto alla copertura (o illuminazione) del territorio e alla

dislocazione degli impianti nei punti commercialmente più

interessanti per sospetta violazione (soprattutto) del principio di

eguaglianza; b) l'art. 15, comma 4, legge 223/90 cit. (ma anche

l'art. 15 nella sua interezza ed i successivi artt. 16, 17, 19 e

seg., e 37) - in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 43 Cost. - nella

parte in cui consente ad uno stesso soggetto di essere titolare di

tre concessioni nazionali televisive per sospetta violazione dei

valori di pluralismo e di imparzialità sottesi al diritto di libera

manifestazione del pensiero, compromesso dalla mancanza di un'idonea

disciplina "anti-trust" in materia di radiodiffusione; c) gli artt.

16, comma 17, e 34 della legge 223/90 - in riferimento agli artt. 3,

15, 21, 41 e 43 Cost. - nella parte in cui tale normativa attribuisce

all'autorità amministrativa una eccessiva discrezionalità nella

determinazione dei criteri per la formazione delle graduatorie degli

aspiranti alla concessione con conseguente mancato rispetto del

valore costituzionale espresso dal diritto di libera manifestazione

del pensiero; d) infine l'art. 1, commi 1 e 3, del decreto legge

323/93 nel combinato disposto con l'art. 15, comma 4, e l'art. 8,

comma 7, della legge 223/90 - in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e

97 Cost. - nella parte in cui consente la prosecuzione dell'esercizio

dei preesistenti impianti per almeno due anni senza adottare alcuna

misura idonea a salvaguardare il pluralismo nel settore televisivo

nazionale.

2. - In via pregiudiziale - riuniti i giudizi per connessione

delle questioni sollevate - vanno innanzi tutto esaminate le

eccezioni di inammissibilità proposte, con riferimento a tutte dette

questioni, dall'Avvocatura dello Stato e da alcune parti private,

eccezioni che hanno un duplice profilo. Da una parte si dubita che

le questioni sollevate con le ordinanze n. 276/94 e n. 310/94 siano

ammissibili - atteso che le censure del giudice rimettente, a

differenza di quelle sollevate nell'ordinanza n. 255/94, riguardano

esclusivamente la legge 230/90 cit. e non (anche) il decreto legge

323/93 - ove si ritenga che tale decreto legge, regolando da ultimo

la materia, rappresenti la disciplina immediatamente applicabile nel

giudizio a quo. D'altra parte si prospetta l'inammissibilità anche

della questione che investe il decreto legge 323/93 perché il regime

provvisorio introdotto da tale provvedimento legislativo si fonda su

tre disposizioni (gli artt. 1, comma 3, 3, comma 2, e 11, comma 3)

reciprocamente interferenti sicché non sarebbe possibile

l'impugnazione di un solo frammento di questo plesso unitario, come

invece fa il T.A.R che censura unicamente l'art. 1, comma 3 (oltre

che, ma solo per riferimento, il precedente comma 1).

3. - Le eccezioni sono infondate.

Va premesso - come quadro normativo di riferimento, necessario

anche per la successiva valutazione del merito - che la legge 8

agosto 1990 n. 223 (recante la riforma del sistema radiotelevisivo

ispirata al c.d. criterio misto che vede la partecipazione anche di

soggetti privati all'esercizio dell'attività di radiodiffusione) ha

previsto - accanto ad una disciplina transitoria di tipo

autorizzatorio (art. 32) - una disciplina a regime di tipo

concessorio (art. 16) che - fermo restando l'esistente piano

nazionale di ripartizione delle radiofrequenze (di cui al d.m. 31

gennaio 1983 e successive modificazioni) - suppone che sia

predisposto il primo piano nazionale di assegnazione delle frequenze

(art. 3, comma 7; nonché comma 11, terza proposizione, circa i

criteri per l'assegnazione delle frequenze ai titolari di

concessione) e della graduatoria degli aspiranti, formata secondo i

criteri fissati dalla legge (art. 16, comma 17) e dal successivo

regolamento (emanato con d.P.R. 27 marzo 1992 n. 255) e nel rispetto

tra l'altro del divieto di posizioni dominanti sancito dall'art. 15

della legge ed articolato in numerose prescrizioni. In particolare,

per effetto del quarto comma di tale disposizione, in favore di uno

stesso soggetto non era (e non è) possibile assentire un numero di

concessioni in ambito nazionale superiore al 25% di quelle

complessivamente previste e comunque superiore a tre. Per la prima

applicazione della normativa a regime (per la quale l'art. 34 della

legge e l'art. 40 del regolamento dettavano particolari prescrizioni)

era essenziale l'approvazione del primo piano di assegnazione delle

radiofrequenze, che veniva approvato con d.P.R. 20 gennaio 1992; piano questo che tra l'altro, all'art. 2, fissava in dodici il numero

complessivo delle reti televisive nazionali, comprese quelle

destinate al servizio pubblico. Successivamente venivano emessi sia

il d.m. 13 agosto 1992 che, sulla base della graduatoria (trascritta

nelle premesse) delle emittenti televisive nazionali formata dal

Ministero delle poste e telecomunicazioni, approvava l'elenco delle

nove emittenti televisive (private) aventi titolo al rilascio della

concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale,

sia i singoli decreti ministeriali (tutti in pari data del 13 agosto

1992) di assentimento della concessione alle emittenti collocate nei

primi sei posti del predetto elenco, con la indicazione,

nell'allegato A di ciascuna, della rete assegnata (collocazione degli

impianti e frequenze).

Si ha quindi - all'esito di questo procedimento - che a sei

emittenti nazionali (Canale 5, Italia 1, Retequattro, Videomusic,

Rete A, Telemontecarlo), in forza della loro collocazione nei primi

sei posti della graduatoria di cui al d.m. 13 agosto 1992, sono

assentite altrettante concessioni con coevi distinti decreti ex art.

16 della legge (soltanto per l'emittente TeleMontecarlo, destinata a

ripetere programmi esteri, il decreto è di autorizzazione, ma

equiparata alla concessione in ambito nazionale). Di queste sei

concessioni le prime tre sono assentite ad una medesima società

(R.T.I. S.p.A.), mentre delle altre tre sono titolari distinte

società (Beta Television S.p.A., Rete A S.r.l., TV Internazionale

S.p.A., delle quali la prima e la terza sono ricorrenti nei giudizi

innnanzi al T.A.R.). La concessione non è stata invece rilasciata

alle altre emittenti non utilmente collocate in graduatoria (tra cui

l'emittente Elefante Telemarket della società Sit Teleservice 1975 a

r.l. che, classificata all'undicesimo posto, è ricorrente nel

giudizio innanzi al T.A.R.).

In tal modo la fase di primo avvio della riforma poteva

considerarsi completata.

4. - Il successivo decreto legge 323/93 è venuto a sovrapporre

una disciplina provvisoria (c.d. disciplina-ponte) a quella a regime

prevista dalla legge 223/90, senza abrogarla in parte qua. Ed

infatti, per quanto riguarda in particolare la concessione delle

frequenze ad emittenti private per la diffusione televisiva in ambito

nazionale, ha previsto (all'art. 1, comma 3) che, fino alla entrata

in vigore della nuova disciplina del sistema radiotelevisivo e della

editoria (programmata con l'art. 2, comma 2, legge 25 giugno 1993 n.

206, modificato con l'art. 7 del decreto legge 28 ottobre 1994 n. 602

ad oggi non ancora convertito) e comunque per un periodo non

superiore a tre anni, i titolari di concessione ai sensi dell'art. 16

legge 223/90 proseguono nell'esercizio della radiodiffusione

televisiva in ambito nazionale con gli impianti ed annessi

collegamenti censiti ai sensi del successivo art. 32, comma 1. Quali

siano tali soggetti è implicito nel riferimento alla titolarità (a

quell'epoca) della concessione ed è comunque confermato dal

successivo art. 3, comma 2, che prescrive che fino all'entrata in

vigore della nuova legge di riordino del settore il Ministro non

rilascia le concessioni in ambito nazionale a più di otto emittenti

televisive nazionali private "sulla base dell'elenco di cui all'art.

1 del d.m. 13 agosto 1992". Il disegno di questa (del tutto

particolare) disciplina transitoria si completa, nelle sue linee

essenziali e per quanto in questa sede interessa, con l'art. 3, comma

1, (che prevede che entro dodici mesi dall'entrata in vigore della

legge di conversione il Ministro procede alla revisione del piano

nazionale di assegnazione delle radiofrequenze, approvato - come già

ricordato - con d.P.R. 20 gennaio 1992) e con l'art. 11, comma 3,

(che prescrive che - salvo quanto previsto dal precedente comma 2 per

i soggetti che sono inclusi nell'elenco degli aventi titolo al

rilascio delle concessioni in ambito nazionale, approvato con d.m. 13

agosto 1992, ed intendano trasmettere in codice - non è consentito,

fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina del

sistema radiotelevisivo e dell'editoria e comunque per un periodo non

superiore a tre anni, il rilascio di ulteriori concessioni per la

radiodiffusione televisiva in ambito nazionale ed è prorogato il

termine di cui all'art. 32, comma 1, della legge 223/90 per la

prosecuzione dell'esercizio, in regime autorizzatorio, degli impianti

per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e dei connessi

collegamenti di telecomunicazione con gli obblighi previsti per i

concessionari).

5. - Il fatto che il legislatore non abbia inteso abrogare in

parte qua la legge 223/90, ma l'abbia lasciata in vigore, ha avuto

l'effetto di mantenere tutto il complesso meccanismo procedimentale

ed i provvedimenti concessori emessi al suo esito sicché

correttamente l'Amministrazione non ha provveduto a revocare i

decreti ministeriali di assentimento delle concessioni. La

sovrapposizione della disciplina provvisoria a quella a regime ha

quindi comportato per i concessionari una ulteriore e concorrente

legittimazione, derivante dal decreto legge 323/93, in funzione di

temporanea cristallizzazione della situazione esistente in attesa

della riforma della disciplina a regime.

6. - Emerge così la rilevanza di entrambi gli ordini di questioni

sollevate: sia, cioè, di quelle relative alla legge 223/90, sia di

quella relativa al decreto legge 323/93. Da una parte, invero, è

ravvisabile l'interesse delle società ricorrenti, pur nella vigenza

del decreto legge 323/93, a contestare la legittimità dei decreti di

concessione e della graduatoria, che ne è il presupposto, al fine di

ottenere l'annullamento così da poter conseguire vuoi una migliore

collocazione nella stessa (per le emittenti che vi figurano utilmente

inserite), vuoi l'inclusione (per l'emittente che invece è

attualmente in posizione non utile). L'assentimento della

concessione e della rete rappresentano comunque un'utilità, che

legittimamente le ricorrenti perseguono: permane infatti l'interesse

giuridico attuale delle ricorrenti all'utile collocazione in

graduatoria e alla correlativa acquisizione del titolo al

conseguimento della concessione in base alla legge 223/90 trattandosi

di titolo attributivo di una situazione giuridica caratterizzata da

una propria rilevanza in quanto comportante, tra l'altro, il

riconoscimento del possesso di determinati requisiti soggettivi

giuridicamente significativi. Per altro verso, quanto alla questione

di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, decreto

legge 323/93, va rilevato che, nell'economia del giudizio in cui è

stata sollevata (con ordinanza n. 255/94), la questione stessa è

connotata da una sua specifica ed autonoma rilevanza, posto che la

norma denunziata è quella che in atto concorre a disciplinare - pur

se in via temporanea e transitoria come meglio più avanti si dirà -

la posizione dei soggetti in favore dei quali, in applicazione della

legge 223/90, sono state assentite le concessioni finora rilasciate.

Sicché sussiste una distinta ed autonoma rilevanza delle questioni

di costituzionalità che attingono sia l'una che l'altra normativa,

senza che risultino reciprocamente condizionate; quindi la

limitazione delle censure alla sola legge 223/90, quale fatta nelle

ordinanze n. 276 e n. 310/94, non è di per sé ragione di

inammissibilità delle stesse.

7. - Né alcuna preclusione all'ammissibilità della censura mossa

nei confronti dell'art. 1, comma 3, decreto legge 323/93 può farsi

discendere dall'aver il T.A.R omesso di censurare contestualmente

anche i successivi artt. 3, comma 2, ed 11, comma 3. È vero - come

già osservato - che la disciplina provvisoria dettata dall'art. 1,

comma 3, si completa in parte qua con tali ultime due disposizioni;

ma correttamente il giudice rimettente ha censurato unicamente la

norma del decreto legge che rileva direttamente nel giudizio sulla

legittimità degli atti impugnati; sede questa in cui invece non

rilevano né il limite di otto emittenti televisive nazionali private

assentibili sulla base dell'elenco di cui all'art. 1 del d.m. 13

agosto 1992 (limite destinato ad operarare non prima della revisione

del piano di assegnazione delle frequenze), né la preclusione alla

pubblica amministrazione di consentire il rilascio di "ulteriori"

concessioni in ambito nazionale, né infine la proroga del regime

autorizzatorio (del quale continua a beneficiare quella delle

società ricorrenti che non è stata utilmente collocata in

graduatoria). Se poi, nella linea argomentativa della eccezione di

inammissibilità, si vuole ipotizzare che l'Amministrazione -

all'esito dell'accoglimento, in tesi, dei ricorsi proposti al T.A.R.

- possa venire a trovarsi di fronte ad un concorso di posizioni

soggettive confliggenti sui medesimi impianti e sulle medesime

frequenze per la coesistenza sia del regime concessorio in principio

spettante ai nuovi soggetti aventi titolo alla collocazione, o ad una

migliore collocazione, nell'elenco, sia del regime autorizzatorio

prorogato dall'art. 11, comma terzo, seconda parte, in favore anche

dei già concessionari eventualmente non più tali a seguito del

giudicato amministrativo, con ciò si configura una vicenda attinente

ad un momento successivo, quello della esecuzione di tale giudicato.

Sussiste quindi il presupposto dell'ammissibilità, per tutte le

censure, che vanno ora esaminate distintamente nel merito.

8. - Può valutarsi innanzi tutto la questione di

costituzionalità che ha ad oggetto l'art. 1, commi 1 e 3, decreto

legge 323/93, censurato nel combinato disposto con l'art. 15, comma

4, e l'art. 8, comma 7, della legge 223/90.

Come già rilevato il T.A.R rimettente ritiene che tale

disposizione contrasti con gli artt. 3, 21, 41 e 97 Cost. perché,

nel consentire, seppur provvisoriamente, la prosecuzione

dell'esercizio dei preesistenti impianti per almeno due anni, non

adotta alcuna misura idonea a salvaguardare il pluralismo nel settore

televisivo nazionale.

Va subito premesso che il comma 1 cit. riguarda le televisioni

locali e quindi può ritenersi estraneo alla questione e menzionato

dal giudice rimettente unicamente perché la determinazione della

durata del regime provvisorio per le emittenti nazionali è fatta

richiamando quello previsto dal primo comma per le emittenti locali.

Analogamente il combinato disposto con l'art. 15, comma 4, e l'art.

8, comma 7, della legge 223/90 è richiamato come contesto normativo

in cui si innesta la disposizione censurata. In tali termini può

quindi dirsi che lo scrutinio di costituzionalità ha in realtà ad

oggetto esclusivamente la disposizione del terzo comma dell'art. 1,

per intendere la quale occorre richiamarne la genesi che si

riconnette al (già esaminato) iter procedimentale per il rilascio

delle concessioni.

Mette conto rimarcare che nella fase di prima applicazione della

nuova legge l'elaborazione del (primo) piano di assegnazione delle

frequenze, indispensabile strumento di programmazione, assolutamente

necessario per avviare il procedimento concorsuale per l'assentimento

delle concessioni, rappresentava un nodo essenziale e strategico

perché sarebbero state catalogate complessivamente le frequenze

assegnabili alle emittenti televisive con contestuale determinazione

del numero complessivo delle reti nazionali. I provvedimenti di

assentimento delle concessioni scontano tutti - come atto presupposto

- il piano di assegnazione (tant'è che tutte e tre le società

ricorrenti impugnano, contestualmente al decreto di approvazione

della graduatoria ed ai decreti di concessione, anche il piano di

assegnazione).

Successivamente, però, si determina una situazione contingente (e

non prevedibile) che di fatto fa venir meno il pieno affidamento nel

piano di assegnazione, oggetto di verifica in sedi diverse, o quanto

meno determina l'insorgere di dubbi e riserve. D'altra parte anche

ragioni inerenti alla rapida evoluzione tecnologica del settore

concorrono a far apprezzare come inadeguato il piano medesimo. Sta di

fatto che il legislatore, nella sua discrezionalità, ritiene che il

piano debba essere riformulato e di qui il disposto dell'art. 3,

comma 1, decreto legge 323/93 che - come già rilevato - ne prevede

la revisione.

La valutazione, da parte del legislatore, di inadeguatezza del

primo piano di assegnazione è resa ulteriormente evidente dall'art.

1, comma 3, che - nel confermare la legittimazione dei concessionari

nell'esercizio degli impianti di diffusione televisiva - ha fatto

riferimento agli impianti censiti (che esprimevano la mera situazione

di fatto), pretermettendo le reti disegnate sulla base del piano, le

quali (in quanto rispondenti ad una programmazione organica) erano,

sì, destinate a sostituire quelle censite nella disciplina a regime,

ma avrebbero comunque potuto essere già utilizzate anche nel

contesto di una disciplina provvisoria. D'altra parte non risulta che

la stessa pubblica amministrazione abbia mai comunicato alle

concessionarie (come invece previsto dall'art. 2 dei singoli decreti

concessori) di iniziare la radiodifussione dei programmi televisivi

sulle frequenze prescritte dall'allegato A sicché, anche prima del

decreto legge 323/93, in realtà le reti utilizzate erano rimaste

quelle censite, mentre quelle disegnate nei singoli decreti di

concessione sulla base del piano di assegnazione delle frequenze non

erano mai state attivate (appunto in applicazione della clausola

comune, contenuta nel comma 4 del citato art. 2 di ogni decreto di

concessione). È in questo contesto ed in una prospettiva di più

ampio respiro che il legislatore ritiene quindi che la stessa legge

223/90 debba essere riformata.

9. - Questa sopravvenuta necessità di rivedere il piano di

assegnazione e di novellare la legge 223/90 comportava che dovessero

darsi comunque delle regole nel periodo provvisorio tra la precedente

disciplina, insoddisfacente sia per le peculiarità contingenti della

sua prima applicazione sia per l'impianto complessivo, e la nuova

emananda regolamentazione. In questo contesto va inquadrata la

conferma della legittimazione di quelle emittenti che in quel momento

risultavano assentite al fine di cristallizzare provvisoriamente la

situazione esistente e di elaborare la riforma (del piano e della

normativa) in condizioni di statica immobilità nel punto in cui era

arrivata la prima fase di avvio della legge 223/90. La necessità,

discrezionalmente apprezzata dal legislatore, di cristallizzare

provvisoriamente la situazione (nel breve periodo di saldatura tra il

vecchio ed il nuovo) giustifica la mancanza di una normativa diretta

ad impedire la formazione di una posizione dominante che implica una

disciplina a regime e presuppone un sistema chiuso che vede accordata

soltanto ad alcune emittenti (le concessionarie) la possibilità di

trasmettere con esclusione di tutte le altre emittenti aspiranti che

non siano state collocate utilmente in graduatoria. Invece il

legislatore - che in tal modo si è mostrato non insensibile ai

valori del pluralismo - ha contestualmente prorogato il termine del

regime autorizzatorio ex art. 32 legge 223/90 in modo da affiancare

alle emittenti titolari a quel momento di concessione tutte le

emittenti già operanti in precedenza in regime autorizzatorio che

altrimenti non avrebbero potuto trasmettere (art. 11, comma 3,

seconda proposizione, decreto legge 323/93).

La concorrente legittimazione delle concessionarie si giustifica

appunto con la provvisorietà dell'intervento entro il limite

temporale fissato dallo stesso legislatore, mentre in questo contesto

- limitato nel tempo e connotato dalla presenza di una platea più

ampia di soggetti legittimati - la possibilità che tre concessioni

siano assentite (come in effetti sono state assentite) alla medesima

società non travalica quel limite minimo di tutela del pluralismo,

presidiato dall'art. 21 Cost.. Non è che - come teme il T.A.R.

rimettente - la connotazione della provvisorietà attribuisca di per

sé alla disciplina una sorta di salvacondotto che la rende immune da

vizi di incostituzionalità; essa bensì - in un più complesso

contesto e nel concorso di altri fattori - può ridimensionare,

ovviamente soltanto allo stato, la possibile tensione sui parametri

evocati contenendola al di qua del limite di rottura che

concreterebbe il vizio di incostituzionalità, ove quella situazione

di provvisorietà fosse comunque prolungata.

Ed è quindi sotto questo profilo soggettivo (delle emittenti

assentite) che il valore del pluralismo non può dirsi vulnerato

perché è generalmente riconosciuta la possibilità di diffusione

televisiva vuoi in regime concessorio, vuoi in regime autorizzatorio,

mentre non è irragionevole che in una fase provvisoria, destinata

improrogabilmente ad aver fine a breve, non sia stata dettata alcuna

disciplina diretta a prevenire l'insorgenza di una posizione

dominante.

10. - Né a conclusione diversa induce la valutazione del profilo

oggettivo della diseguale illuminazione delle reti censite, che sono

quelle di fatto occupate dalle emittenti, sia concessionarie che

autorizzate. Senza considerare che la censura del T.A.R. in realtà

non valorizza particolarmente tale prospettazione denunziando

essenzialmente il fatto che, seppur nel regime provvisorio, sia

possibile che a uno stesso soggetto siano assentite tre concessioni,

c'è comunque da tenere presente che, una volta accantonato il piano

di assegnazione delle frequenze e conseguentemente ritenute

inutilizzabili le reti disegnate sulla base dello stesso, il

legislatore - che intendeva cristallizzare provvisoriamente la

situazione esistente - non poteva far riferimento altro che agli

impianti censiti, giacché qualsiasi altro criterio avrebbe richiesto

una previa opera di programmazione, quale è proprio la revisione del

piano di assegnazione; in attesa di tale revisione può dirsi

giustificata (anche sotto il profilo della ragionevolezza) la

cristallizzazione delle reti negli impianti (e connessi collegamenti)

già censiti.

Può quindi pervenirsi ad una complessiva valutazione di non

fondatezza della censura sotto entrambi i profili, soggettivo ed

oggettivo, senza che possa evocarsi una transitorietà di questa

disciplina provvisoria che surrettiziamente si ricolleghi e protragga

quella pregressa (decreto legge 6 dicembre 1984 n. 807, convertito in

legge 4 febbraio 1985 n. 10), già tenuta presente dalla Corte nella

sentenza n. 826/88, in quanto - proprio per le ragioni prima indicate

- la normativa in esame si presenta ontologicamente nuova e diversa

rispetto a quella precedente l'emanazione della legge 223/90, anche

se connotata dal protratto riferimento alle reti censite, anziché

alle reti assentite con i singoli decreti concessori sulla base del

piano di assegnazione, in forza della già rilevata mancata

comunicazione di cui al citato art. 2 dei decreti ministeriali di

concessione.

11. - Le censure che investono la legge 223/90 - al cui esame

occorre ora passare - riguardano sia il profilo soggettivo di

individuazione dei concessionari, sia quello oggettivo di

individuazione della rete assentita. Sotto quest'ultimo profilo viene

censurato l'art. 3, comma 11, per violazione degli artt. 3, 21, 41,

97 Cost. perché - secondo il giudice rimettente - consente

all'Amministrazionedi pianificare le reti nazionali in maniera tale

da creare disparità di trattamento tra concessionari quanto alla

copertura (o illuminazione) del territorio e alla dislocazione degli

impianti nei punti commercialmente più interessanti. La questione

non è fondata nei sensi di cui in motivazione. Il T.A.R adotta

un'interpretazione che non è condivisibile proprio perché

contrastante con il principio di eguaglianza (art. 3) e di tutela del

pluralismo (art. 21 Cost.), mentre - come è costante giurisprudenza

di questa Corte - il giudice deve sempre privilegiare

l'interpretazione che si adegua ai principi costituzionali. Ma in

realtà è sufficiente rilevare che il dettato della norma censurata

non depone affatto per l'esegesi accolta dal T.A.R.; soltanto nel

prevedere (al successivo art. 15) la possibilità di titolarità di

più reti nazionali da parte di uno stesso soggetto - di cui si dirà

oltre - il legislatore ha ipotizzato una posizione differenziata dei

concessionari consentendo che un concessionario abbia più reti di un

altro concessionario e quindi benefici del vantaggio di posizione

derivante da tale plurima titolarità. Ma nulla è detto in ordine

alla possibilità (che quindi deve ritenersi esclusa) di disegnare

reti differenziate che creino sperequazione quanto ad illuminazione

complessiva, come del resto mostra la mancanza di alcun criterio

preferenziale che consentirebbe di attribuire, o negare, una maggiore

copertura ad un'emittente piuttosto che ad un'altra. Deve infatti

ritenersi che il rispetto del principio del pluralismo, coniugato con

quello di eguaglianza, imponga - in tal senso orientando la

discrezionalità della pubblica amministrazione - che le reti

assentite siano - nei limiti delle compatibilità tecniche -

tendenzialmente equivalenti e che l'eventuale insufficienza di

frequenze disponibili in alcune aree di servizio gravi, per quanto

possibile, in modo complessivamente bilanciato su tutte le reti

medesime.

12. - Sotto il profilo soggettivo vengono poi censurati gli art.

16, comma 17, e 34 perché - come già detto - violerebbero gli artt.

3, 15, 21, 41 e 43 Cost. attribuendo all'autorità amministrativa una

eccessiva discrezionalità nella determinazione dei criteri per la

formazione delle graduatorie degli aspiranti alla concessione. La

censura è manifestamente infondata avendo questa Corte (sent. n.

112/93) già rilevato che la norma denunziata in realtà impone che

siano seguiti criteri ben determinati e concorrenti tra loro, in

particolare attinenti alla potenzialità economica, alla qualità

della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e

tecnologici, oltreché, per i soggetti già operanti nel campo della

emittenza radiotelevisiva, ad altri elementi più specifici, come la

presenza sul mercato, le ore di trasmissione effettuate, la qualità

dei programmi riscontrata, le quote percentuali di spettacoli e i

servizi informativi autoprodotti, il personale dipendente, con

particolare riguardo a quello con contratto giornalistico, e gli

indici di ascolto rilevati. Di tali criteri questa Corte ha già

riconosciuto sia il carattere oggettivo, sia la predeterminazione per

legge sicché essi sono idonei a delimitare e circoscrivere i poteri

amministrativi nella formazione della graduatoria dei privati

aspiranti alla concessione.

13.1. - Riferibile infine ancora al profilo soggettivo è la

censura che investe l'art. 15, comma 4, legge 223/90 cit., ma anche

l'art. 15 nella sua interezza ed i successivi artt. 16, 17, 19 e

seg., e 37 che, secondo il T.A.R. rimettente, violerebbero gli artt.

3, 21, 41 e 43 Cost. perché consentono ad uno stesso soggetto di

essere titolare di tre concessioni nazionali televisive, prevedendo

in tal modo un inidoneo limite alla concentrazione in materia di

radiodiffusione televisiva.

Va subito precisato che, ancorché plurime siano le disposizioni

indicate come censurate nelle ordinanze n. 276 e n. 310/94, mentre

l'ordinanza n. 255/94 censura unicamente l'art. 15, comma 4, la

questione sollevata è in realtà identica, essendo pressoché

testualmente identiche le argomentazioni che la sorreggono in tutte e

tre le ordinanze, oggetto delle quali è la non adeguatezza del

limite massimo di concessioni assentibili allo stesso soggetto - 25%

delle concessioni nazionali e comunque non più di tre - previsto

appunto dall'art. 15, comma 4. Analogamente, ancorché plurimi siano

i parametri indicati, l'allegata ragione di incostituzionalità della

disposizione è riferibile essenzialmente all'art. 21 Cost., anche se

rileva un profilo di irragionevolezza intrinseca (art. 3 Cost.).

13.2. - La difesa della società R.T.I. eccepisce la

inammissibilità della questione nella causa promossa dalla società

T.V. Internazionale (ord. 255/94), sul rilievo che questa,

classificata al sesto posto e non al quarto come da essa preteso, si

duole di essere stata posposta alle emittenti Videomusic e Rete A, ma

non anche di essere stata posposta alle tre reti concesse alla R.T.I.

Con la conseguenza che la questione relativa alla illegittimità

della norma che consente il rilascio di tre concessioni al medesimo

soggetto sarebbe, appunto, irrilevante nel giudizio a quo, in quanto

ben avrebbe potuto il T.A.R. riconoscere la illegittima posposizione

lamentata, indipendentemente dalla concessione delle tre reti alla

R.T.I.

L'eccezione è infondata.

La illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4, legge

223/90 era stata dalla società T.V. Internazionale dedotta, come

ragione autonoma, concorrente con l'altra ricordata dalla società

R.T.I., di annullamento dei provvedimenti impugnati. Onde la

rilevanza della questione nel giudizio a quo è indubbia, posto che

la eventuale riduzione delle concessioni rilasciate alla R.T.I.

potrebbe consentire alla società T.V. Internazionale di scalare di

altrettanti posti la graduatoria.

Altra eccezione di inammissibilità della questione, con

riferimento a tutti i giudizi a quibus, è proposta dalla Avvocatura

dello Stato, sul rilievo che la elisione totale della norma

comporterebbe "un inasprimento della problematica sollevata: difatti

venendo meno i limiti di concentrazione previsti dall'art. 15

l'autonomia privata sarebbe completamente svincolata da ogni tipo di

contenimento".

Peraltro - osserva la Corte - l'eccezione, indipendentemente da

ogni altro possibile rilievo di principio, è infondata per la

erroneità della premessa dalla quale muove: invero, come fra breve

più ampiamente si dirà, la disciplina "ponte" dettata con il

decreto legge 323/93, del quale la Corte ha prima negato la

illegittimità costituzionale denunziata con riferimento all'art. 1,

comma 3, assicura la permanenza dello status quo, per tutto il

periodo della sua pur temporanea vigenza, onde la eventuale

caducazione dell'art. 15, comma 4, legge 223/90 non determinerebbe il

"vuoto" normativo paventato dall'Avvocatura dello Stato.

14.1. - Nel merito la questione è fondata.

14.2. - Preliminarmente va ribadito che condizione indefettibile

per il superamento della riserva statale dell'attività di

radiodiffusione è costituita da un'idonea disciplina che prevenga la

formazione di posizioni dominanti le quali in questo settore possono

non solo alterare le regole della concorrenza, ma anche condurre ad

una situazione di oligopolio, che in sé pone a rischio il valore

fondamentale del pluralismo delle voci, espressione della libera

manifestazione del pensiero; pluralismo "esterno" che condiziona il

carattere misto del sistema delle radiodiffusioni come attività di

preminente interesse generale e che si coniuga - risultandone

rafforzato - con il pluralismo "interno" quale emerge, come principio

fondamentale del sistema radiotelevisivo, dall'art. 1, comma 2, legge

223/90; senza però alcuna fungibilità o surrogazione dell'uno

all'altro avendo entrambi una propria dimensione e collocazione.

14.3. - E va pure riaffermato che il diritto all'informazione

garantito dall'art. 21 Cost. implica indefettibilmente il pluralismo

delle fonti e comporta "il vincolo al legislatore di impedire la

formazione di posizioni dominanti e di favorire l'accesso nel sistema

radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse" (sent.

n. 112/93). Se per l'emittenza radiotelevisiva privata il pluralismo

interno, inteso come apertura alle varie voci presenti nella

società, incontra inevitabilmente dei limiti in ragione

principalmente delle libertà assicurate alle imprese vuoi dall'art.

41 che dall'art. 21 Cost., ciò impone, come ineludibile imperativo

costituzionale, la necessità di garantire "il massimo di pluralismo

esterno, onde soddisfare, attraverso una pluralità di voci

concorrenti, il diritto del cittadino all'informazione" (sent. n.

826/88). Ed infatti la "posizione di preminenza di un soggetto o di

un gruppo privato non potrebbe non comprimere la libertà di

manifestazione del pensiero di tutti quegli altri soggetti che, non

trovandosi a disporre delle potenzialità economiche e tecniche del

primo, finirebbero con il vedere progressivamente ridotto l'ambito di

esercizio delle loro libertà" (sent. n. 148/81). Né la presenza

della concessionaria pubblica - che pur si colloca in una posizione

particolare in ragione della doverosa maggiore realizzazione del

pluralismo interno nel servizio pubblico - è di per sé sola

sufficiente a bilanciare una posizione dominante nel settore privato

essendosi già posto in evidenza come "il pluralismo in sede

nazionale non potrebbe in ogni caso considerarsi realizzato dal

concorso tra un polo pubblico ed un polo privato che sia

rappresentato da un soggetto unico o che comunque detenga una

posizione dominante nel settore privato" (sent. n. 826/88 cit.).

14.4. - Orbene l'art. 15, comma 4, nella parte impugnata non ha

rispettato l'imperativo costituzionale sotteso all'esigenza di

garanzia del valore del pluralismo ( ex art. 21 Cost.), quale

ripetutamente affermato dalla citata giurisprudenza di questa Corte.

La necessità di consentire l'accesso al massimo numero possibile di

voci non può essere intesa come mera idoneità minima di una

qualsivoglia disciplina "anti-trust"; d'altra parte l'innegabile

impossibilità di individuare una soluzione obbligata, che possa

dirsi essa sola rispettosa del canone costituzionale dell'art. 21

Cost., non è di impedimento a verificare se sia adeguato, o meno, il

limite "anti-trust" adottato e se più in generale, nel contesto

delle contingenti condizioni economiche e culturali della società in

un determinato momento storico, la normativa vigente effettivamente

si sia mossa in direzione della realizzazione del pluralismo.

Normativa questa che va letta nel contenuto integrato quale

risultante dalla determinazione del numero complessivo delle reti ad

opera del piano di assegnazione delle frequenze sicché il parametro

percentuale (del 25%) e quello assoluto (di tre reti) - contemplati

dalla norma censurata - concorrono nel fissare il limite alla

concentrazione in tre reti su un totale di dodici complessive ovvero

di nove assentibili a soggetti privati e comportano di conseguenza

che allo stato attuale della vigente disciplina a regime un terzo di

tutte le reti private può essere posseduto da uno stesso soggetto.

Si ha quindi che la normativa - posta a regolare una situazione in

cui di fatto tre reti erano già esercitate dallo stesso soggetto

(cfr. sent. n. 826/88), e però in mancanza di qualsiasi limite

massimo legislativamente fissato del numero complessivo di reti

nazionali e quindi in assenza di preclusioni verso qualsiasi altra

rete nazionale - anziché muoversi nella direzione di contenere

posizioni dominanti già esistenti così da ampliare, ancorché

gradualmente, la concreta attuazione del valore del pluralismo, ha

invece sottodimensionato il limite alle concentrazioni essendone

conseguito l'effetto di stabilizzare quella posizione dominante

esistente, che tuttora si riscontra, trascurando viceversa che il

valore da tutelare era l'allargamento del pluralismo, prevalente

sulla facoltà di concentrazione quale conseguenza estrema

dell'esercizio della libertà di iniziativa economica: concentrazione

che, pur potendo in ipotesi rispondere alla opportunità di

conseguire una dimensione di impresa ottimale sotto il profilo

economico-aziendale, non risponde peraltro alla preminente necessità

di assicurare il maggior numero possibile di voci, in rapporto alle

frequenze disponibili ed alla esigenza che struttura dimensionale e

forza economica delle imprese siano funzionali alla finalità

primaria di garantire, anche grazie alla indipendenza delle imprese

stesse, la libertà e il pluralismo informativo e culturale. Anzi,

all'opporto, con la normativa in esame si è avuto che l'esistente

posizione dominante - già rilevata dalla sentenza 826/88 citata - è

risultata rafforzata perché con il tetto delle nove reti private è

stata tracciata un'invalicabile soglia di ingresso che tiene fuori

dalla categoria dei soggetti privati concessionari (salva la rilevata

proroga del regime autorizzatorio) ogni ulteriore emittente nazionale

non utilmente collocata in graduatoria, mentre nella precedente

situazione - proprio in ragione della mancanza di regole - non vi

erano preclusioni o sbarramenti che impedissero la contestuale

presenza di più di nove emittenti nazionali private. Insomma il

legislatore del 1990 ben poteva - tenendo presente la peculiarità

della situazione italiana, che aveva visto di fatto l'insorgenza di

una posizione dominante - operare un bilanciamento allo stato tra la

necessità di allargare le voci cui assentire l'accesso all'emittenza

nazionale privata e l'esigenza di tener conto di una realtà

economica comunque esistente. Ma per essere rispettoso dei principi

espressi dalla giurisprudenza di questa Corte doveva comunque

muoversi nella direzione di contenere e gradualmente ridimensionare

la concentrazione esistente e non già nella direzione (opposta) di

legittimarla stabilmente, non potendo esimersi dal considerare che la

posizione dominante data dalla titolarità di tre reti su nove - resa

possibile dalla norma censurata - assegna un esorbitante vantaggio

nella utilizzazione delle risorse e nella raccolta della pubblicità.

14.5. - L'inadeguatezza del limite alle concentrazioni emerge poi

anche dal raffronto non soltanto con la normativa degli altri paesi,

e soprattutto con quelli della Comunità europea (che hanno in larga

prevalenza una disciplina più rigorosa e restrittiva), ma anche con

la parallela disciplina nazionale dell'editoria. L'art. 3, lett. a),

legge 25 febbraio 1985 n. 67 considera come posizione dominante

quella di chi editi (o controlli società che editino) testate

quotidiane la cui tiratura nell'anno solare precedente abbia superato

il 20% della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia;

limite questo che si giustifica - al pari del limite dell'art. 15,

comma 4, per le emittenti televisive - con l'esigenza di

salvaguardare il pluralismo delle voci. Però con questa rilevante

differenza: che nel settore della stampa non c'è alcuna barriera

all'accesso, mentre nel settore televisivo la non illimitatezza delle

frequenze, insieme alla considerazione della particolare forza

penetrativa di tale specifico strumento di comunicazione (sent.

148/81, paragr. 2 e amplius paragr. 3; già sent. 225/74, paragr. 4,

e poi sent. 826/88, paragr. 9 e 16), impone il ricorso al regime

concessorio. Ed allora il grado di concentrazione consentito non può

che essere inferiore in quest'ultimo settore per la ragione che

l'esigenza di prevenire l'insorgere di posizioni dominanti si coniuga

con l'inevitabile contenimento del numero delle concessioni

assentibili. Ed invece - se si considera che dalla particolare

disciplina posta dall'art. 1, comma 1, per l'ipotesi di titolarità

di concessioni televisive in ambito nazionale e contestualmente di

controllo di imprese editrici di quotidiani si deduce che la

titolarità di una concessione è equiparata (nella valutazione

discrezionale del legislatore) al controllo di imprese editrici di

quotidiani con una tiratura pari all'8% della tiratura complessiva

dei giornali in Italia - emerge che il limite del 25%, in principio,

e del numero massimo di tre reti, allo stato, di cui all'art. 15,

comma 4, cit. appare meno rigoroso del limite del 20% di cui all'art.

3, comma 1, cit.. Ciò da una parte ne svela l'incoerenza e quindi la

irragionevolezza (art. 3 Cost.), d'altra parte ne conferma

ulteriormente la inidoneità; questa peraltro aggravata dal rischio

di ulteriore accentuazione della posizione dominante in ragione della

possibilità per il titolare di tre emittenti nazionali di

partecipare, sia pur come socio di minoranza, a imprese titolari di

altre concessioni e ad imprese impegnate in altri settori

dell'editoria. Inidoneità che non è smentita certo dalla

circostanza che la disposizione censurata è inserita nel contesto di

una più ampia disciplina restrittiva (riguardante il controllo

incrociato di emittenti e quotidiani, la percentuale complessiva di

risorse del settore comprendenti anche gli introiti derivanti dalla

pubblicità, gli adempimenti dei concessionari per consentire le

verifiche del Garante per la radiodiffusione, la speciale disciplina

delle azioni delle società titolari di concessione) trattandosi di

aspetti ulteriori che non valgono a ridimensionare la posizione

dominante in atto.

Né infine l'inidoneità del limite "anti- trust" è in alcuna

misura diminuita dall'ampliamento della prospettiva a tutta l'area

dei mezzi di comunicazione o alla dimensione extra-nazionale, atteso

che - come emerge dalla già citata giurisprudenza di questa Corte -

il principio del pluralismo delle voci deve avere specifica e

settoriale garanzia nel campo dell'emittenza radiotelevisiva (anche)

in ragione della già ricordata peculiare diffusività e pervasività

del messaggio televisivo, mentre il riferimento territoriale è

necessitato dalle ben note barriere linguistiche.

15. - Si impone quindi - per le ragioni finora esposte (e

rimanendo assorbita la verifica degli altri parametri invocati dal

giudice rimettente) - la dichiarazione di incostituzionalità del

quarto comma dell'art. 15 cit. nella parte relativa alla

radiodiffusione televisiva. Con la dichiarazione di illegittimità

costituzionale dell'art. 15, comma 4, il valore del pluralismo,

espresso dall'art. 21 Cost., si specifica già, come regola di

immediata applicazione, nel divieto - in rapporto all'attuale assetto

complessivo del settore televisivo - di titolarità di tre

concessioni di reti nazionali su nove assentibili a privati (o dodici

in totale) ovvero di titolarità del 25% del numero complessivo delle

reti previste, mentre rimane nella discrezionalità del legislatore

disegnare la nuova disciplina positiva di tale limite per colmarne la

sopravvenuta mancanza. Limite che dovrà essere rispettoso della

regola suddetta e dell'esigenza costituzionale, ad essa sottesa, di

necessaria tutela del pluralismo delle voci sicché, qualunque sia la

combinazione dei parametri adottati, non sarà, allo stato, in alcun

caso possibile che la risultante finale sia tale da consentire che un

quarto di tutte le reti nazionali (o un terzo di tutte le reti private in ambito nazionale) sia concentrata in un unico soggetto.

Ferma, quindi, la esclusione di un limite percentuale pari ad un

quarto delle reti complessivamente disponibili, di per sé atto a

consentire la ripartizione della emittenza privata fra una rosa

ristrettissima di forti concentrazioni oligopolistiche, spetterà al

legislatore - che sollecitamente dovrà intervenire - emanare una

nuova disciplina della materia conforme a Costituzione, individuando

i nuovi indici di concentrazione consentita e scegliendo tra le

ipotesi normative possibili (come, ad esempio, riducendo il limite

numerico delle reti concedibili ad uno stesso soggetto ovvero

ampliando, ove l'evoluzione tecnicologica lo renda possibile, il

numero delle reti complessivamente assentibili).

Peraltro, come già si è osservato, la dichiarazione di

incostituzionalità non determina un vuoto di disciplina, vuoto che

significherebbe un arretramento verso la mancanza di alcun limite

alla titolarità di plurime concessioni. Rimane infatti pienamente

efficace il decreto legge 323/93, e quindi resta ferma nel periodo di

transizione - e limitatamente a tale periodo - la provvisoria

legittimazione dei concessionari già assentiti con d.m. 13 agosto

1992 a proseguire nell'attività di trasmissione con gli impianti

censiti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4,

della legge 6 agosto 1990 n. 223 (Disciplina del sistema

radiotelevisivo pubblico e privato) nella parte relativa alla

radiodiffusione televisiva;

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 11, della

legge 6 agosto 1990 n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo

pubblico e privato) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e

97 della Costituzione, dal T.A.R. del Lazio con le ordinanze di cui

in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 1, commi 1 e 3, del decreto legge 27 agosto 1993 n. 323

(Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva), convertito con

modificazioni nella legge 27 ottobre 1993 n. 422, nel combinato

disposto con l'art. 15, comma 4, e l'art. 8, comma 7, della legge 6

agosto 1990 n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e

privato) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 97 della

Costituzione, dal T.A.R. del Lazio con l'ordinanza di cui in

epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 17, e 34 della

legge 6 agosto 1990 n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo

pubblico e privato) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 15, 21,

41 e 43 della Costituzione, dal T.A.R. del Lazio con le ordinanze di

cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 dicembre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:420 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari