Art. 37 — Norme sulle società Società controllate e società collegate
Articolo abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
Abrogato dal 8 settembre 2005
Articolo abrogato dal d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177.
Abrogato dal 8 settembre 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1990 al 8 settembre 2005. 202 parole tolte, 10 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Ai fini della presente legge costituiscono controllo e collegamento la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del codice civile, ancorche' tali rapporti siano realizzati congiuntamente con altri soggetti tramite societa' direttamente o indirettamente controllate o tramite intestazione fiduciaria o mediante accordi parasociali. Si riteiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentano anche una sola delle seguenti attivita'.
tolto: a) la comunicazione degli utili o delle perdite;
tolto: b) il coordinamento della gestione dell'impresa radiotelevisiva con quella di altre imprese ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;
tolto: c) una distribuzione degli utili o delle diversa, quando ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;
tolto: d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;
tolto: e) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti di imprese radiotelevisive, nonche' dei direttori delle testate trasmesse. Ai fini della presente legge le societa' in nome collettivo e in accomandita semplice debbono in ogni caso essere costituite soltanto da persone fisiche.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1990-08-06;223~art37 · fonte del testo
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