Art. 28 — Domande soggette a nullaosta regionale e ricorsi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999. Leggi il testo vigente →

I sindaci trasmettono alla Giunta regionale copia di tutti gli atti, compreso il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, relativi alle domande da sottoporre alle procedure previste dagli articoli 26 e 27 per le quali si richiede il nullaosta, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande stesse. La decisione sul nullaosta deve essere adottata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Contro la reiezione della domanda da parte del sindaco e' ammesso, entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento, ricorso alla Giunta regionale che decide entro il termine di cui al comma precedente.

Testo in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-06-11;426~art28 · fonte del testo

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