Art. 15 — Commissione per i comuni capoluoghi di provincia e con più di 50 mila abitanti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
Abrogato dal 24 aprile 1999
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
Abrogato dal 24 aprile 1999
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999. 128 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti o capoluoghi di provincia, la commissione di cui all'articolo 11 e' composta da: il sindaco o suo delegato che la presiede; due esperti designati dalla giunta comunale competenti rispettivamente per l'urbanistica ed il traffico; un rappresentante della camera di commercio; il direttore dell'UPICA; un rappresentante dell'Ente provinciale del turismo o dell'Azienda autonoma di soggiorno, ove questa esista; cinque esperti dei problemi della distribuzione, designati: tre dalle organizzazioni sindacali dei commercianti a posto fisso di cui uno dalla grande distribuzione, uno dalle organizzazioni della cooperazione di consumo, uno dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti; quattro rappresentanti designati dalle confederazioni nazionali dei lavoratori. La commissione e' nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-06-11;426~art15 · fonte del testo
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