Art. 28 — Domande soggette a nullaosta regionale e ricorsi
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
Abrogato dal 24 aprile 1999
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
Abrogato dal 24 aprile 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999. 103 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I sindaci trasmettono alla Giunta regionale copia di tutti gli atti, compreso il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16, relativi alle domande da sottoporre alle procedure previste dagli articoli 26 e 27 per le quali si richiede il nullaosta, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande stesse. La decisione sul nullaosta deve essere adottata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Contro la reiezione della domanda da parte del sindaco e' ammesso, entro trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento, ricorso alla Giunta regionale che decide entro il termine di cui al comma precedente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-06-11;426~art28 · fonte del testo
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