Art. 29 — Subingresso - Casi di priorit
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
Abrogato dal 24 aprile 1999
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
Abrogato dal 24 aprile 1999
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999. 131 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il trasferimento della gestione o della titolarita' di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'esercizio e il subentrante sia iscritto nel registro previsto dal capo I della presente legge. Le domande di autorizzazione al trasferimento dell'esercizio in altra zona, all'ampliamento dell'esercizio stesso o alla attuazione di forme associative con altri esercenti in numero non inferiore a cinque, debbono essere accolte con priorita' rispetto alle domande nuove, purche' i richiedenti abbiano esercitato l'attivita' commerciale nei locali dai quali si richiede il trasferimento o dei quali si richiede l'ampliamento per un periodo non inferiore a tre anni. In caso di attuazione di forme associative l'autorizzazione importa la revoca delle autorizzazioni relative ai preesistenti esercizi di vendita.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-06-11;426~art29 · fonte del testo
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