Art. 44 — Ricorsi pendenti
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
Abrogato dal 24 aprile 1999
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
Abrogato dal 24 aprile 1999
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1971 al 24 aprile 1999. 82 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le Giunte provinciali amministrative decideranno sui ricorsi pendenti, sentite le commissioni di cui agli articoli 15, 16 e 17, secondo i criteri generali della presente legge, entro 15 mesi dalla data della sua pubblicazione. Le predette commissioni dovranno esprimere il parere entro sessanta giorni dalla richiesta. Scaduto inutilmente tale termine, o comunque decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero e le Giunte provinciali decidono autonomamente entro i novanta giorni successivi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-06-11;426~art44 · fonte del testo
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