Art. 82 — Obbligo di testimoniare
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1990 al 15 novembre 1990. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 26 giugno 1990 n. 162.
Abrogato dal 11 luglio 1990
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Articolo abrogato dalla l. 26 giugno 1990 n. 162.
Abrogato dal 11 luglio 1990
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Il rispetto del principio 'nemo tenetur edere contra sé, punto nodale di ogni discussione sui rapporti tra testimonianza e diritto di difesa, implica che nessun testimone, per far fronte all'obbligo di rendere testimonianza, si trovi costretto ad accusare se stesso così da esporsi all'eventualità di una condanna. Con riferimento all'art. 82 legge 22 dicembre 1975, n. 685, tale principio non può ritenersi violato, sia perché la deposizione del tossicodipendente verte su fatti diversi dal fatto per cui è dichiarato non punibile ex art. 80 della stessa legge (e, più precisamente, su fatti criminosi rispetto ai quali il tossicodipendente normalmente riveste non la posizione di complice bensì quella di vittima) sia perché, laddove dall'evolversi della deposizione dovesse emergere una diversa consistenza del fatto dichiarato non punibile, soccorrerebbe, pur sempre, l'applicabilità dell'art. 304, commi terzo e quarto, c.p.p.; senza contare la possibile operatività dell'art. 384 c.p. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24, comma secondo, Cost., della questione di legittimità dell'art. 82 legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui assoggetta il tossicodipendente, prosciolto ai sensi dell'art. 80 della stessa legge, "al dovere di testimoniare e dire la verita` anche quando debba rivelare il nome di coloro che gli hanno fornito la droga". - S. 154/73, 159/82, 228/82, 85/83, 208/83
Art. 82 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 24 cost.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 82 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 luglio 1982. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANT…
Art. 82 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 3 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990. 67 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: In deroga agli articoli 348 e 465 del codice di procedura penale, coloro che sono stati dichiarati non punibili per avere agito nelle condizioni di cui all'articolo 80, hanno il dovere di deporre come testimoni nei processi relativi ai fatti che comunque possono portare all'individuazione delle persone o delle organizzazioni criminose che illecitamente producono, fabbricano, importano, esportano, vendono o altrimenti cedono o detengono sostanze stupefacenti o psicotrope.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 GIUGNO 1990 N. 162
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art82 · fonte del testo
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