Corte costituzionale

Sentenza n. 290/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/10/1983 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82 della legge

22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze

psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di

tossicodipendenza), promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1981

dalla Corte d'appello di Roma nel procedimento penale a carico di

Avolio Fausto, iscritta al n. 846 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 108 del 1983.

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

La Corte d'appello di Roma, con ordinanza del 3 novembre 1981 emessa

nel corso del procedimento penale a carico di Avolio Fausto, imputato

dei reati di favoreggiamento e di falsa testimonianza, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24,

secondo comma, Cost., dell'art. 82 della legge 22 dicembre 1975, n.

685, nella parte in cui assoggetta il tossicodipendente, prosciolto ai

sensi dell'art. 80 della stessa legge, "al dovere di testimoniare e

dire la verità anche quando debba rivelare il nome di coloro che gli

hanno fornito la droga".

Secondo il giudice a quo, la norma impugnata "pur buona nei suoi

fini" (tutela della collettività contro le persone o le organizzazioni

criminose che illecitamente producono, fabbricano, importano,

esportano, vendono o altrimenti cedono o detengono sostanze

stupefacenti o psicotrope), "può essere utilizzata in modo tale da

costituire pressione, se non violenza morale sul testimone

tossicodipendente, al fine di ottenere da lui dichiarazioni utili alle

indagini di polizia giudiziaria". Inoltre, le menomate condizioni

psichiche del tossicodipendente "possono sempre essere in taluni

momenti (come quelli di crisi di astinenza) serio motivo di possibile

invalidazione della testimonianza resa".

Il dubbio sulla legittimità costituzionale della disposizione

censurata sarebbe rafforzato dalla considerazione che gli artt. 348 e

465 c.p.p., derogati dall'art. 82 della legge n. 685 del 1975, sono

stati ritenuti dalla Corte (sentenza n. 154 del 1973) non in contrasto

con la Costituzione, donde la possibilità di realizzare le finalità

perseguite dalla norma impugnata senza ricorrere a strumenti, come

quello di specie, che possono prestarsi ad abusi, avvalendosi, ad

esempio, dell'interrogatorio libero della persona imputata di reati

connessi, previsto dall'art. 348 bis c.p.p.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 20 aprile 1983.

Nel giudizio nessuna parte si è costituita né ha spiegato

intervento la Presidenza del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - L'art. 82 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, già oggetto di

controllo da parte di questa Corte (v. la sentenza n. 159 del 1982, che

ne ha dichiarato non fondata una questione di legittimità dedotta con

riferimento all'art. 3 Cost.), si trova ora sottoposto a vaglio di

legittimità nei confronti dell'art. 24, secondo comma, Cost., su

iniziativa della Corte d'appello di Roma.

La nuova questione si basa su una serie di considerazioni, che la

motivazione dell'ordinanza di rimessione così sintetizza nella sua

parte finale: con l'obbligare a deporre come testimoni coloro che sono

stati dichiarati non punibili per aver agito nelle condizioni di cui

all'art. 80 della stessa legge n. 685 del 1975, la disposizione

denunciata, "pur buona nei suoi fini", potrebbe venire "usata... in

modo tale da costituire pressione, se non violenza, morale sul

testimone tossicodipendente, al fine di ottenere da lui dichiarazioni

utili alle indagini di polizia giudiziaria".

Anche questa questione non è fondata.

2. - Una precisazione si impone in via preliminare, dal momento che

il parlare di "pressione morale al fine di ottenere dichiarazioni utili

alle indagini" non consentirebbe di chiamare in causa il diritto di

difesa di per sé solo, ma, caso mai, in correlazione ai diritti

inviolabili della persona ex art. 2 Cost.

In realtà, come si ricava dalla puntuale riproduzione di un brano

tratto da un precedente di questa Corte, l'ordinanza di rimessione

sembra preoccuparsi non tanto del fatto che le dichiarazioni ottenute

con la lamentata "pressione morale" abbiano a riuscire "utili alle

indagini", quanto del fatto che tale utilità venga ottenuta a danno

del dichiarante, esposto al rischio (donde il suo stato di "timore" e,

quindi, la pressione morale su di lui) "di incorrere in pregiudizievoli

contraddizioni e conseguenti responsabilità" (sentenza n. 154 del

1973). Il che è, appunto, ciò che induce il giudice a quo ad

esprimersi in termini di mancato rispetto del "diritto inviolabile di

difesa del cittadino".

3. - Una volta chiarita l'esatta portata dell'argomentazione in

esame, diventa agevole contrapporle - senza bisogno di invocare il sin

troppo facile rilievo secondo cui ogni discorso sulla necessità di

garanzie difensive sarebbe subordinato all'avvenuta assunzione della

qualità di parte (v., in proposito, le sentenze n. 228 del 1982 e n.

208 del 1983) che, se il rischio di incorrere in pregiudizievoli

contraddizioni e conseguenti responsabilità bastasse per far ritenere

violato il diritto di difesa, a trovarsi in contrasto con l'ordinamento

costituzionale non sarebbe soltanto la testimonianza del

tossicodipendente prosciolto, ma qualsiasi testimonianza. Entrerebbe,

dunque, in crisi l'istituto stesso della prova testimoniale come

attualmente e tradizionalmente congegnato, secondo una

caratterizzazione alla quale contribuiscono in maniera determinante le

previsioni penali della falsa testimonianza, nonché del

favoreggiamento personale e della calunnia, per tacere degli strumenti

processuali rappresentati dall'arresto immediato e, in caso di

testimonianza resa nel corso di un dibattimento penale, dal giudizio

instaurato seduta stante (art. 458 c.p.p.).

4. - Quel che soprattutto importa è che nessun testimone, per far

fronte all'obbligo di rendere testimonianza, si trovi costretto ad

accusare se stesso così da esporsi all'eventualità di una condanna.

È qui, nel "nemo tenetur edere contra se", il punto nodale di ogni

discussione sui rapporti fra testimonianza e diritto di difesa.

Orbene, con specifico riguardo all'art. 82 della legge 22 dicembre

1975, n. 685, non si può non osservare, per prima cosa, come la

situazione di rischio presa in considerazione dalla già ricordata

sentenza n. 154 del 1973 faccia riferimento all'ipotesi di una

testimonianza da rendere "sugli stessi fatti", mentre la testimonianza

del tossicodipendente dichiarato non punibile ai sensi dell'art. 80

della legge n. 685 del 1975 verte su fatti "diversi" dal comportamento

scriminato dalla finalità dell'uso personale, e, più precisamente, su

fatti criminosi in ordine ai quali il tossicodipendente normalmente

riveste non la posizione di complice, bensì quella di vittima.

In ogni caso, qualora dall'evolversi della deposizione dovesse

emergere un possibile coinvolgimento del teste in "altri" fatti

criminosi o (trattandosi di un prosciolto con sentenza istruttoria

suscettibile di riapertura dell'istruzione) una diversa consistenza del

fatto ricondotto nell'ambito dell'uso personale, soccorrerebbe pur

sempre la generale prescrizione dell'art. 304, terzo e quarto comma,

c.p.p. (v. da ultimo, la sentenza n. 85 del 1983): "Qualora nel corso

di un interrogatorio di persona non imputata... emergano indizi di

reità a carico dell'interrogato...", si "rinvia" l'interrogatorio, con

previa nomina di un difensore, e le "dichiarazioni da quest'ultimo

precedentemente rese in assenza del difensore non possono, comunque,

essere utilizzate".

Infine - e qui il discorso si apre in una prospettiva più ampia, che

interessa, fra l'altro, anche la reticenza - va tenuta presente la

sempre possibile operatività dell'art. 384, primo comma, c.p. (v.,

ancora, la sentenza n. 85 del 1983), che riconosce non punibile chi,

nel testimoniare, abbia affermato il falso o negato il vero o taciuto

ciò che sa "per esservi stato costretto dalla necessità di salvare

sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile

nocumento nella libertà o nell'onore".

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 82 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sollevata, in

riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte

d'appello di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte

costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE

- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:290 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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