Art. 75 — Associazione per delinquere
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 luglio 1990 al 15 novembre 1990. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 26 giugno 1990 n. 162.
Abrogato dal 11 luglio 1990
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Articolo abrogato dalla l. 26 giugno 1990 n. 162.
Abrogato dal 11 luglio 1990
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di Catania c…
Art. 9 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 101 cost.
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di Catania c…
Art. 9 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 101 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1975
Confronto con la versione in vigore dal 3 marzo 1983 al 11 luglio 1990. 187 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dagli articoli 71, 72 e 73, coloro che promuovono, costituiscono, organizzano o finanziano la associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione non inferiore a quindici anni e con la multa da lire 50 milioni a lire 200 milioni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena e' della reclusione da tre a quindici anni e della multa da lire 10 milioni a lire 50 milioni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dal primo e dal terzo comma del presente articolo, non puo' essere inferiore a 20 anni di reclusione e, nel caso previsto dal secondo comma, a 5 anni di reclusione. La associazione si considera armata quando tre o piu' partecipanti possiedono armi, o anche quando le armi sono occultate o tenute in luogo di deposito.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 GIUGNO 1990 N. 162
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1975-12-22;685~art75 · fonte del testo
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