Corte costituzionale

Ordinanza n. 313/1991

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 05/07/1991 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma terzo,

della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la

prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme

di manifestazione di pericolosità sociale), promosso con ordinanza

emessa il 3 luglio 1990 dalla Corte d'appello di Catania nel

procedimento di prevenzione nei confronti di D'Agata Marcello,

iscritta al n. 635 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale,

dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 giugno 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte

d'appello di Catania dubita della legittimità costituzionale

dell'art. 9, terzo comma, della legge 19 marzo 1990, n. 55, in quanto

dispone la sospensione del procedimento per l'applicazione di una

misura di prevenzione ove sulla decisione di esso influisca la

cognizione dei diritti di cui agli artt. 416- bis del codice penale e

75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 per i quali sia iniziato o

penda procedimento penale, ma non prevede che in caso di sospensione

del procedimento di prevenzione in grado di appello debba essere

sospesa anche l'esecuzione della misura di prevenzione applicata in

primo grado (esecutiva ai sensi dell'art. 4, ottavo comma, della

legge 27 dicembre 1956, n. 1423);

che ad avviso della Corte rimettente tale omessa previsione

darebbe luogo a violazione degli artt. 3, 24 e 101 della

Costituzione, perché comporterebbe una disparità di trattamento tra

i soggetti sottoposti al procedimento di prevenzione a seconda che la

sospensione di esso intervenga in primo ovvero in secondo grado -

cioè prima o dopo l'applicazione della misura - e perché ne

risulterebbe frustrata la finalità garantista della sospensione

medesima;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che, successivamente all'ordinanza, la norma impugnata

è stata espressamente abrogata con i decreti-legge 13 novembre 1990,

n. 324 (art. 26), 12 gennaio 1991, n. 5 (art. 21, ultimo comma), 13

marzo 1991, n. 76 (art. 23, ultimo comma) - non convertiti in legge -

e da ultimo col decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (art. 23, ultimo

comma), attualmente in fase di conversione;

che, essendo questa una disposizione avente forza di legge

immediatamente applicabile nel giudizio pendente perché di natura

processuale, la proposta eccezione di incostituzionalità della norma

che - pur se solo provvisoriamente - è stata caducata deve essere

dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuto difetto di

rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 19

marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della

delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione

di pericolosità sociale), in riferimento agli artt. 3, 24 e 101

della Costituzione, sollevata dalla Corte d'appello di Catania con

ordinanza del 3 luglio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 5 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:313 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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