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Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie, a luogo di convegno di persone che vi si danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I, II, III e IV di cui all'articolo 12, e' punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni. Alla stessa pena e' assoggettato chiunque, avendo la disponibilita' di un immobile, di un ambiente, o di un veicolo a cio' idoneo, lo adibisce, o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al primo comma. Le pene previste nei precedenti commi sono aumentate dalla meta' ai due terzi se al convegno partecipa persona di eta' minore. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna dell'esercente importa la chiusura dell'esercizio stesso per un periodo da uno a tre anni. La chiusura del pubblico esercizio puo' essere disposta con provvedimento cautelare del prefetto territorialmente competente o dal Ministro per la sanita', ove si tratti di esercizi aperti o condotti in base a provvedimenti di quest'ultimo, fatte salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorita' giudiziaria.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1975 al 3 marzo 1983

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 126/1986

    Questione inammissibile
    30 aprile 1986

    È manifestamente inammissibile, per mancata individuazione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., deducendosi la diversità del trattamento sanzionatorio previsto per il reato di agevolazione dolosa all'uso di sostanze stupefacenti, in ipotesi sostanzialmente simili. Infatti, nella ordinanza di rimessione manca qualsiasi riferimento atto ad individuare la fattispecie all'esame del giudice remittente, sicché risulta eluso, anche ai fini di motivazione della rilevanza, il disposto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

    Art. 73 Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza · Art. 3 cost. · Art. 23 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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