Art. 73 — Abrogazione di norme incompatibili

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(( (Abrogazioni). Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonche' gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, del codice di procedura civile, gli articoli dal 796 all'805 del codice di procedura civile sono abrogati a far data dal 1 gennaio 1996.

Testo in vigore dal 1 settembre 1995 al 23 ottobre 1996

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 254/2006

    Illegittimità dichiarata
    4 luglio 2006

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 19, comma primo delle disposizioni preliminari al codice civile. Tale disposizione - che, sebbene abrogata dall'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano del diritto internazionale privato), continua ad applicarsi in tutti i giudizi iniziati anteriormente alla entrata in vigore della norma abrogatrice - prevedendo che i rapporti patrimoniali fra coniugi aventi diverse leggi nazionali siano regolati da quella del marito al tempo della celebrazione del matrimonio, realizza - privilegiando, per ragioni legate esclusivamente alla diversità di genere fra i coniugi, la legge nazionale del marito - una discriminazione in danno della moglie in contrasto con gli art. 3, primo comma, e 29, secondo comma, della Costituzione.

    Art. 19 Diritto internazionale privato · Art. 73 Diritto internazionale privato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1995

Confronto con la versione in vigore dal 3 giugno 1995 al 1 settembre 1995. 68 parole tolte, 17 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: (Abrogazioni). Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in … 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, tolto: e quelli aggiunto: del codice di procedura civile, gli articoli dal 796 all'805 del codice di procedura civiletolto: .

tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del D.L. 28 agosto 1995, n. 361, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso aggiunto: sono abrogati a far data dal 1 gennaio 1996.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art73 · fonte del testo

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