Ho conservato la tradizionale distinzione dei beni immobili e mobili, perchè, come ho già notato, ancora sotto molteplici aspetti rilevante nel nostro ordinamento giuridico. La distinzione è ricondotta al suo significato naturalistico, abbandonandosi il sistema del codice del 1865, il quale, nel distinguere i beni immobili in immobili per natura, per destinazione e per l'oggetto a cui si riferiscono, e, rispettivamente, i beni mobili in mobili per natura e mobili per determinazione della legge, da un lato ampliava la categoria degli immobili oltre i confini propri di questi beni, dall'altro lato riconduceva anche i diritti nel novero delle cose e, classificandoli tra mobili e immobili, riferiva loro un attributo ch'è proprio le cose, le quali dei diritti formano l'oggetto. Alla finalità a cui mirava la legge con questa poco soddisfacente distinzione, il nuovo codice provvede sostituendo all'artificiosa nozione degli immobili per destinazione quella delle pertinenze, mentre, per ciò che riguarda i diritti, chiarisce che la disciplina di questi si atteggia diversamente, secondo la natura mobiliare o immobiliare del loro oggetto (art. 813).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 387