Art. 5 — Azioni reali relative ad immobili siti all'estero
La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero.
Testo vigente dal 3 giugno 1995
La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero.
Testo vigente dal 3 giugno 1995
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 6 del codice di procedura civile e degli artt. 3 e 5 della legge 31 maggio 1995, n. 218, censurati, in riferimento agli artt. 10 e 11 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la giurisdizione esclusiva di uno Stato non riconosciuto sovrano dallo Stato italiano (nella specie Governo del Principato di Seborga), ma considerato tale da comunità o Stati stranieri riconosciuti dall'Italia, dal momento che, essendosi il giudice rimettente limitato a indicare le norme denunciate e i parametri costituzionali da esse asseritamente lesi senza motivare riguardo al preteso contrasto, l'ordinanza di rimessione risulta del tutto carente di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza. - V., ex plurimis , ordinanze numeri 164, 161 e 123/2006, n. 123/2005.
Art. 1 c.p.c. · Art. 5 c.p.c. · Art. 6 c.p.c. · Art. 3 Diritto internazionale privato
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art5 · fonte del testo
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