1. Dopo il comma 2 dell'articolo 730 del codice di procedura penale, e' inserito il seguente: "2-bis. Quando il procuratore generale e' informato dall'autorita' straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell'esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata all'estero, ne richiede la trasmissione all'autorita' straniera con rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2".

Testo vigente dal 8 ottobre 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-10-05;367~art14 · fonte del testo

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