Art. 16
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1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo, nonche' quella codificata con condizioni di accesso particolari
Testo in vigore dal 19 settembre 2000 al 29 aprile 2003
