Ai portatori di particolari handicap sono consentite, per uso personale, la riproduzione di opere e materiali protetti o l'utilizzazione della comunicazione al pubblico degli stessi, purche' siano direttamente collegate all'handicap, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto richiesto dall' handicap. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il comitato di cui all'art. 190, sono individuate le categorie di portatori di handicap di cui al comma 1 e i criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonche', ove necessario, le modalita' di fruizione dell'eccezione. (( Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2 del presente articolo e in deroga agli articoli 13, 16, 17, 18-bis, comma 2, 64-bis, 64-quinquies, 72, comma 1, lettere a), b) e d), 78-ter, comma 1, lettere a), b) e d), 79, comma 1, lettere b), d) ed e), 80, comma 2, lettere b), c) ed e), e 102-bis, sono liberi gli atti di riproduzione, di comunicazione al pubblico, messa a disposizione del pubblico, distribuzione e prestito di opere o altro materiale, protetti ai sensi della normativa vigente sul diritto d'autore e sui diritti ad esso connessi, intendendosi per tali le opere letterarie, fotografiche e delle arti figurative in forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altri tipi di scritti, notazioni, compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, e in formato digitale, protette da diritto d'autore o da diritti connessi, pubblicate o altrimenti rese lecitamente accessibili al pubblico, previa la loro trasformazione, ai sensi del comma 2-quater, in "copie in formato accessibile", intendendosi per tali quelle rese in una maniera o formato alternativi che consentano al beneficiario di avere accesso in maniera agevole e confortevole come una persona che non ha alcuna menomazione ne' alcuna delle disabilita' di cui al comma 2-ter. L'eccezione di cui al comma 2-bis e' riconosciuta alle seguenti categorie di beneficiari, indipendentemente da altre forme di disabilita':

  • a)non vedenti;
  • b)con una disabilita' visiva che non puo' essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalita' visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilita' e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente alle persone prive di tale disabilita';
  • c)con disabilita' percettiva o di lettura e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilita';
  • d)con una disabilita' fisica che le impedisce di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica alle operazioni necessarie per apportare modifiche, convertire o adattare un'opera o altro materiale ai fini della produzione di una copia in formato accessibile. Sono altresi' comprese le modifiche che possono essere necessarie nei casi in cui il formato di un'opera o di altro materiale sia gia' accessibile a taluni beneficiari mentre non lo e' per altri, per via delle diverse menomazioni o disabilita' o della diversa gravita' di tali menomazioni o disabilita'. Per consentire l'utilizzo delle opere e degli altri materiali protetti ai sensi del presente articolo trova applicazione l'articolo 71-quinquies. In attuazione di quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater e' consentito:
  • a)a un beneficiario, o una persona che agisce per suo conto secondo le norme vigenti, di realizzare, per suo uso esclusivo, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui il beneficiario ha legittimamente accesso;
  • b)a un'entita' autorizzata di realizzare, senza scopo di lucro, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui ha legittimamente accesso, ovvero, senza scopo di lucro, di comunicare, mettere a disposizione, distribuire o dare in prestito la stessa copia a un beneficiario o a un'altra entita' autorizzata affinche' sia destinata a un uso esclusivo da parte di un beneficiario. Ai fini di quanto previsto al comma 2-quinquies, lettera b), per "entita' autorizzata" si intende un'entita', pubblica o privata, riconosciuta o autorizzata secondo le norme vigenti a fornire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilita' di lettura adattata o accesso alle informazioni. Nella categoria rientrano anche gli enti pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono ai beneficiari istruzione, formazione, possibilita' di lettura adattata o accesso alle informazioni come loro attivita' primarie, obbligo istituzionale o come parte delle loro missioni di interesse pubblico. Le entita' autorizzate stabilite sul territorio nazionale trasmettono al Ministero per i beni e le attivita' culturali una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa nelle forme stabilite dalla normativa vigente, attestando la loro denominazione, i dati identificativi, i contatti, il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente comma. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per la famiglia e le disabilita', stabilisce con proprio decreto le modalita' per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi di cui ai commi 2-undecies, 2-duodecies e 2-terdecies. Ogni copia in formato accessibile, realizzata ai sensi dei commi da 2-bis a 2-sexies, deve rispettare l'integrita' dell'opera o di altro materiale interessato, essendo consentiti unicamente le modifiche, le conversioni e gli adattamenti strettamente necessari per rendere l'opera, o altro materiale, accessibile nel formato alternativo e rispondenti alle necessita' specifiche dei beneficiari di cui al comma 2-ter. A tal fine, ogni copia in formato accessibile deve essere sempre accompagnata dalla menzione del titolo dell'opera, o di altro materiale, dei nomi di coloro che risultano autori, editori e traduttori dell'opera nonche' delle ulteriori indicazioni che figurano sull'opera o altro materiale secondo quanto previsto dalla legge. Nel determinare se le modifiche, conversioni o adattamenti siano necessari, i beneficiari non hanno l'obbligo di condurre verifiche sulla disponibilita' di altre versioni accessibili dell'opera o altro materiale. L'eccezione di cui al comma 2-bis non si applica all'entita' autorizzata nel caso in cui siano gia' disponibili in commercio versioni accessibili di un'opera o di altro materiale, fatta salva la possibilita' di miglioramento dell'accessibilita' o della qualita' delle stesse. L'esercizio delle attivita' previste dai commi 2-bis e seguenti e' consentito nei limiti giustificati dal fine perseguito, per finalita' non commerciali, dirette o indirette, e senza scopo di lucro; esso non e' subordinato al rispetto di ulteriori requisiti in capo ai beneficiari. Sono prive di effetti giuridici le clausole contrattuali dirette a impedire o limitare l'applicazione dei commi da 2-bis a 2-septies. Gli utilizzi consentiti non devono porsi in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o di altro materiale e non devono arrecare ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei relativi diritti. Alle entita' autorizzate non e' imposto alcun obbligo di produzione e diffusione di copie in formato accessibile di opere o altro materiale protetto e possono chiedere ai beneficiari esclusivamente il rimborso del costo per la trasformazione delle opere in formato accessibile nonche' delle spese necessarie per la consegna delle stesse. Le entita' autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano possono effettuare le operazioni di cui ai commi 2-bis, 2-quater e 2-quinquies per un beneficiario o un'altra entita' autorizzata stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea. I beneficiari o le entita' autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano possono ottenere o avere accesso a una copia in formato accessibile da un'entita' autorizzata stabilita in qualsiasi altro Stato membro dell'Unione europea. Le entita' autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in ordine al trattamento dei dati personali, devono:
  • a)distribuire, comunicare e rendere disponibili le copie in formato accessibile unicamente ai beneficiari o ad altre entita' autorizzate;
  • b)prendere opportune misure per prevenire la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico non autorizzate delle copie in formato accessibile;
  • c)prestare la dovuta diligenza nel trattare le opere o altro materiale e le relative copie in formato accessibile e nel registrare tutte le operazioni effettuate;
  • d)pubblicare e aggiornare, se del caso nel proprio sito web, o tramite altri canali online o offline, informazioni sul modo in cui le entita' autorizzate rispettano gli obblighi di cui alle lettere a), b) e c). Le entita' autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano devono fornire le seguenti informazioni in modo accessibile, su richiesta, alle categorie di beneficiari di cui al comma 2-ter, alle entita' autorizzate, anche stabilite all'estero, e ai titolari dei diritti:
  • a)l'elenco delle opere o di altro materiale per cui dispongono di copie in formato accessibile e i formati disponibili;
  • b)il nome e i contatti delle entita' autorizzate con le quali hanno avviato lo scambio di copie in formato accessibile a norma del comma 2-decies. 2-terdecies. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2-duodecies sono comunicate annualmente ai competenti uffici del Ministero per i beni e le attivita' culturali ai fini della comunicazione periodica alla Commissione europea))

Testo vigente dal 26 maggio 2019

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Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 2003 al 26 maggio 2019. 1429 parole aggiunte in 13 capoversi.

… criteri per l'individuazione dei singoli beneficiari nonche', ove necessario, le modalita' di fruizione dell'eccezione. aggiunto: Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2 del presente articolo e in deroga agli articoli 13, 16, 17, 18-bis, comma 2, 64-bis, 64-quinquies, 72, comma 1, lettere a), b) e d), 78-ter, comma 1, lettere a), b) e d), 79, comma 1, lettere b), d) ed e), 80, comma 2, lettere b), c) ed e), e 102-bis, sono liberi gli atti di riproduzione, di comunicazione al pubblico, messa a disposizione del pubblico, distribuzione e prestito di opere o altro materiale, protetti ai sensi della normativa vigente sul diritto d'autore e sui diritti ad esso connessi, intendendosi per tali le opere letterarie, fotografiche e delle arti figurative in forma di libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altri tipi di scritti, notazioni, compresi gli spartiti musicali, e relative illustrazioni, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, quali gli audiolibri, e in formato digitale, protette da diritto d'autore o da diritti connessi, pubblicate o altrimenti rese lecitamente accessibili al pubblico, previa la loro trasformazione, ai sensi del comma 2-quater, in "copie in formato accessibile", intendendosi per tali quelle rese in una maniera o formato alternativi che consentano al beneficiario di avere accesso in maniera agevole e confortevole come una persona che non ha alcuna menomazione ne' alcuna delle disabilita' di cui al comma 2-ter. L'eccezione di cui al comma 2-bis e' riconosciuta alle seguenti categorie di beneficiari, indipendentemente da altre forme di disabilita':

aggiunto: a) non vedenti;

aggiunto: b) con una disabilita' visiva che non puo' essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalita' visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilita' e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente alle persone prive di tale disabilita';

aggiunto: c) con disabilita' percettiva o di lettura e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilita';

aggiunto: d) con una disabilita' fisica che le impedisce di tenere o di maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica alle operazioni necessarie per apportare modifiche, convertire o adattare un'opera o altro materiale ai fini della produzione di una copia in formato accessibile. Sono altresi' comprese le modifiche che possono essere necessarie nei casi in cui il formato di un'opera o di altro materiale sia gia' accessibile a taluni beneficiari mentre non lo e' per altri, per via delle diverse menomazioni o disabilita' o della diversa gravita' di tali menomazioni o disabilita'. Per consentire l'utilizzo delle opere e degli altri materiali protetti ai sensi del presente articolo trova applicazione l'articolo 71-quinquies. In attuazione di quanto previsto dai commi 2-ter e 2-quater e' consentito:

aggiunto: a) a un beneficiario, o una persona che agisce per suo conto secondo le norme vigenti, di realizzare, per suo uso esclusivo, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui il beneficiario ha legittimamente accesso;

aggiunto: b) a un'entita' autorizzata di realizzare, senza scopo di lucro, una copia in formato accessibile di un'opera o di altro materiale cui ha legittimamente accesso, ovvero, senza scopo di lucro, di comunicare, mettere a disposizione, distribuire o dare in prestito la stessa copia a un beneficiario o a un'altra entita' autorizzata affinche' sia destinata a un uso esclusivo da parte di un beneficiario. Ai fini di quanto previsto al comma 2-quinquies, lettera b), per "entita' autorizzata" si intende un'entita', pubblica o privata, riconosciuta o autorizzata secondo le norme vigenti a fornire ai beneficiari, senza scopo di lucro, istruzione, formazione, possibilita' di lettura adattata o accesso alle informazioni. Nella categoria rientrano anche gli enti pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono ai beneficiari istruzione, formazione, possibilita' di lettura adattata o accesso alle informazioni come loro attivita' primarie, obbligo istituzionale o come parte delle loro missioni di interesse pubblico. Le entita' autorizzate stabilite sul territorio nazionale trasmettono al Ministero per i beni e le attivita' culturali una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa nelle forme stabilite dalla normativa vigente, attestando la loro denominazione, i dati identificativi, i contatti, il possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente comma. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per la famiglia e le disabilita', stabilisce con proprio decreto le modalita' per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi di cui ai commi 2-undecies, 2-duodecies e 2-terdecies. Ogni copia in formato accessibile, realizzata ai sensi dei commi da 2-bis a 2-sexies, deve rispettare l'integrita' dell'opera o di altro materiale interessato, essendo consentiti unicamente le modifiche, le conversioni e gli adattamenti strettamente necessari per rendere l'opera, o altro materiale, accessibile nel formato alternativo e rispondenti alle necessita' specifiche dei beneficiari di cui al comma 2-ter. A tal fine, ogni copia in formato accessibile deve essere sempre accompagnata dalla menzione del titolo dell'opera, o di altro materiale, dei nomi di coloro che risultano autori, editori e traduttori dell'opera nonche' delle ulteriori indicazioni che figurano sull'opera o altro materiale secondo quanto previsto dalla legge. Nel determinare se le modifiche, conversioni o adattamenti siano necessari, i beneficiari non hanno l'obbligo di condurre verifiche sulla disponibilita' di altre versioni accessibili dell'opera o altro materiale. L'eccezione di cui al comma 2-bis non si applica all'entita' autorizzata nel caso in cui siano gia' disponibili in commercio versioni accessibili di un'opera o di altro materiale, fatta salva la possibilita' di miglioramento dell'accessibilita' o della qualita' delle stesse. L'esercizio delle attivita' previste dai commi 2-bis e seguenti e' consentito nei limiti giustificati dal fine perseguito, per finalita' non commerciali, dirette o indirette, e senza scopo di lucro; esso non e' subordinato al rispetto di ulteriori requisiti in capo ai beneficiari. Sono prive di effetti giuridici le clausole contrattuali dirette a impedire o limitare l'applicazione dei commi da 2-bis a 2-septies. Gli utilizzi consentiti non devono porsi in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o di altro materiale e non devono arrecare ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei relativi diritti. Alle entita' autorizzate non e' imposto alcun obbligo di produzione e diffusione di copie in formato accessibile di opere o altro materiale protetto e possono chiedere ai beneficiari esclusivamente il rimborso del costo per la trasformazione delle opere in formato accessibile nonche' delle spese necessarie per la consegna delle stesse. Le entita' autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano possono effettuare le operazioni di cui ai commi 2-bis, 2-quater e 2-quinquies per un beneficiario o un'altra entita' autorizzata stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea. I beneficiari o le entita' autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano possono ottenere o avere accesso a una copia in formato accessibile da un'entita' autorizzata stabilita in qualsiasi altro Stato membro dell'Unione europea. Le entita' autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in ordine al trattamento dei dati personali, devono:

aggiunto: a) distribuire, comunicare e rendere disponibili le copie in formato accessibile unicamente ai beneficiari o ad altre entita' autorizzate;

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aggiunto: b) prendere opportune misure per prevenire la riproduzione, la distribuzione, la comunicazione al pubblico o la messa a disposizione del pubblico non autorizzate delle copie in formato accessibile;

aggiunto: c) prestare la dovuta diligenza nel trattare le opere o altro materiale e le relative copie in formato accessibile e nel registrare tutte le operazioni effettuate;

aggiunto: d) pubblicare e aggiornare, se del caso nel proprio sito web, o tramite altri canali online o offline, informazioni sul modo in cui le entita' autorizzate rispettano gli obblighi di cui alle lettere a), b) e c). Le entita' autorizzate stabilite nel territorio dello Stato italiano devono fornire le seguenti informazioni in modo accessibile, su richiesta, alle categorie di beneficiari di cui al comma 2-ter, alle entita' autorizzate, anche stabilite all'estero, e ai titolari dei diritti:

aggiunto: a) l'elenco delle opere o di altro materiale per cui dispongono di copie in formato accessibile e i formati disponibili;

aggiunto: b) il nome e i contatti delle entita' autorizzate con le quali hanno avviato lo scambio di copie in formato accessibile a norma del comma 2-decies. 2-terdecies. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2-duodecies sono comunicate annualmente ai competenti uffici del Ministero per i beni e le attivita' culturali ai fini della comunicazione periodica alla Commissione europea

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art71bis · fonte del testo

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