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Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo.

Testo in vigore dal 19 novembre 1996 al 19 settembre 2000

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 16, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12841/2025

    13 maggio 2025

    Il diritto dell'autore di autorizzare la comunicazione al pubblico delle sue opere, mediante diffusione del segnale televisivo, ha come destinatari sia i detentori di apparecchi di ricezione che, individualmente o nella loro sfera privata, captano le trasmissioni, sia i titolari di luoghi privati, accessibili al pubblico, in cui sono installati detti apparecchi e ai quali può accedere un numero indeterminato, ma considerevole, di destinatari potenziali, i quali costituiscono un "pubblico" ai sensi dell'art. 3 della direttiva 29/2001/CE, dovendo considerarsi che il requisito del pagamento di uno specifico diritto d'ingresso al luogo in cui si effettua la comunicazione è previsto solo in relazione alla diversa ipotesi del diritto connesso degli organismi di radiodiffusione di autorizzare la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico, requisito che non è, invece, richiesto in relazione al diritto di autore. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza che aveva escluso l'obbligo di pagamento dei compensi per diritto d'autore da parte del titolare di un albergo in cui erano installati apparecchi televisivi fruibili dai suoi frequentatori, ritenendo che il prezzo della camera di albergo potesse ricomprendere anche il corrispettivo della comunicazione al pubblico dei contenuti dell'emissione televisiva ivi attuata mediante l'apparecchio televisivo a disposizione del cliente.).

    Art. 16 · Art. 79 Diritto d’autore

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 novembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1941 al 19 novembre 1996. 1 parola tolta, 14 parole aggiunte.

Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la tolto: radiodiffusione aggiunto: radio, la televisione ed altri mezzi analoghi aggiunto: e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art16 · fonte del testo

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