Art. 16
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 novembre 1996 al 19 settembre 2000. Leggi il testo vigente →
Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite e la ritrasmissione via cavo.
Testo in vigore dal 19 novembre 1996 al 19 settembre 2000
