Art. 151
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La percentuale dovuta sul prezzo della prima vendita pubblica a termini dell'art. 144 e' fissata nella misura dell'uno per cento sino alla somma di lire 50.000, del due per cento per la somma eccedente tale prezzo e sino alle lire 100.000, e del cinque per cento per l'eccedenza ulteriore di prezzo.
Testo in vigore dal 16 luglio 1941 al 9 aprile 2006
