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Miscellanea
Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato
Legge 30 luglio 1973, n. 477
- Aggiornato al
- 18 ottobre 1990
- Articoli
- 25
- Versioni storiche
- 33
Titolo I — Personale direttivo, ispettivo e docenteartt. 2-4
Titolo II — Istituzione e riordinamento di organi collegialiartt. 5-9
- Art. 5L'istituzione di nuovi organi collegiali di governo e il riordinamento di quelli…
- Art. 6I circoli didattici e gli istituti scolastici saranno dotati di autonomia amministrativa…
- Art. 7Su proposta delle regioni e sentiti gli enti locali e gli organi periferici, il Ministro…
- Art. 8A livello provinciale sara' riordinato, secondo i criteri appresso indicati, il consiglio…
- Art. 9A livello nazionale sara' istituito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, che…
Titolo III — Personale non docenteart. 10
Titolo IV — Disposizioni finanziarie transitorie, comuni e finaliartt. 11-25
- Art. 11Saranno dettate opportune norme transitorie in relazione al riordinamento dei ruoli ed…
- Art. 12Al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna…
- Art. 13In relazione a quanto disposto dal precedente articolo 12 nei confronti del personale ivi…
- Art. 14Agli effetti della carriera, della quiescenza e della previdenza, per il personale di cui…
- Art. 15A decorrere dal 1 ottobre 1974 il collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta' per…
- Art. 16Ai docenti per il cui insegnamento e' richiesto o consentito il diploma di istruzione…
- Art. 17Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nelle scuole secondarie ed artistiche che…
- Art. 18Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta…
- Art. 19I decreti delegati conterranno le norme di attuazione della presente legge per le scuole…
- Art. 20Al personale della scuola esonerato dal servizio ai sensi della legge 18 marzo 1968, n…
- Art. 21Gli articoli 18 e 19 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074, sono applicabili, in via…
- Art. 22Al personale non docente supplente di titolari assenti per esoneri sindacali o…
- Art. 23Le norme delegate andranno in vigore dal 1° ottobre successivo alla data della loro…
- Art. 24Con l'entrata in vigore delle norme delegate cesseranno di avere efficacia tutte le…
- Art. 25All'onere derivante dal precedente articolo 12, valutato in lire 476 miliardi in ragione…
