Agli impiegati civili, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato e' corrisposto, a decorrere dal 1 gennaio 1973, un assegno perequativo pensionabile, utile anche ai fini dell'indennita' di buona uscita e di licenziamento, nelle misure di cui alla unita tabella. Sono esclusi dalla corresponsione dell'assegno perequativo di cui al precedente comma i funzionari con qualifica di dirigente, il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, il personale insegnante delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria, quello insegnante e non insegnante delle scuole di ogni ordine e grado e quello cui compete lo stesso trattamento economico dei docenti delle scuole medie e delle universita', i dirigenti, i ricercatori e gli sperimentatori dell'Istituto superiore di sanita', degli istituti sperimentali talassografici, delle stazioni sperimentali per l'industria e delle scuole statali di ostetricia, il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione dei monopoli dello Stato, nonche' i sottufficiali e le guardie del Corpo forestale dello Stato. L'assegno perequativo pensionabile non e' suscettibile di aumenti periodici, non e' computabile ai fini della tredicesima mensilita' e dei compensi per lavoro straordinario, a tempo o a cottimo, e' ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilita', punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed e' sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio. Nei casi di passaggio di carriera, al personale provvisto di assegno perequativo pensionabile di importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o classe, la differenza e' attribuita come assegno personale pensionabile, da riassorbire con i successivi aumenti dell'assegno perequativo pensionabile per progressione di carriera o di classe.

Testo vigente dal 24 novembre 1973

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 1156/1988

    Questione infondata
    29 dicembre 1988

    IMPIEGO PUBBLICO È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale già dichiarata non fondata, qualora non vengano dedotti nella ordinanza di rimessione motivi nuovi sui quali possa fondarsi una nuova decisione (nella specie, era stata censurata la disposizione di cui all'art. 1, comma terzo, della legge 15 novembre 1973, n. 734, nella parte in cui stabilisce che l'assegno perequativo ivi previsto non è computabile ai fini dei compensi per lavoro straordinario, disposizione già ritenuta legittima, per la stessa parte, con la sentenza n. 227 del 1982). - S.n. 227/1982.

    Art. 1 Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennita' particolari · Art. 36 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 227/1982

    Questione infondata
    22 dicembre 1982

    L'indennita` di funzione attribuita ai dipendenti statali con qualifica dirigenziale, ha scopo e presupposti diversi dall'indennita` perequativa, attribuita agli altri dipendenti statali, con la conseguente non comparabilita` delle rispettive normative. (In base a tale principio e` stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1 della L. 15 novembre 1973, n. 734, nella parte in cui statuisce che l'"assegno perequativo" da esso previsto non e` suscettibile di aumenti periodici e non e` computabile ai fini della tredicesima mensilita` e dei compensi per lavoro straordinario, come l'indennita` di funzione attribuita ai dirigenti).

    Art. 1 Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennita' particolari · Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-15;734~art1 · fonte del testo

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