Art. 3 — Delega al Governo in materia di riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale

Il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunita', entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, con esclusione dei rapporti di lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, recanti norme per promuovere il ricorso a prestazioni di lavoro a tempo parziale, quale tipologia contrattuale idonea a favorire l'incremento del tasso di occupazione e, in particolare, del tasso di partecipazione delle donne, dei giovani e dei lavoratori con eta' superiore ai 55 anni, al mercato del lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale, nei casi e secondo le modalita' previsti da contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative su scala nazionale o territoriale, anche sulla base del consenso del lavoratore interessato in carenza dei predetti contratti collettivi;
  • b)agevolazione del ricorso a forme flessibili ed elastiche di lavoro a tempo parziale nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto verticale e misto, anche sulla base del consenso del lavoratore interessato in carenza dei contratti collettivi di cui alla lettera a), e comunque a fronte di una maggiorazione retributiva da riconoscere al lavoratore;
  • c)estensione delle forme flessibili ed elastiche anche ai contratti a tempo parziale a tempo determinato;
  • d)previsione di norme, anche di natura previdenziale, che agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da parte dei lavoratori anziani al fine di contribuire alla crescita dell'occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia contrattuale;
  • e)abrogazione o integrazione di ogni disposizione in contrasto con l'obiettivo della incentivazione del lavoro a tempo parziale, fermo restando il rispetto dei principi e delle regole contenute nella direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997;
  • f)affermazione della computabilita' pro rata temporis in proporzione dell'orario svolto dal lavoratore a tempo parziale, in relazione all'applicazione di tutte le norme legislative e clausole contrattuali a loro volta collegate alla dimensione aziendale intesa come numero dei dipendenti occupati in ogni unita' produttiva;
  • g)integrale estensione al settore agricolo del lavoro a tempo parziale.

Testo vigente dal 26 febbraio 2003

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 384/2005

    Illegittimità dichiarata
    14 ottobre 2005

    riuniti i giudizi, dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Regione Toscana nei confronti degli artt. 1, comma 2, lettera d), prima parte, e 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro); dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 3 e 4; 15, comma 1, primo periodo; 16, commi 1 e 2;…

    Art. 1 Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro · Art. 8 Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 50/2005

    Illegittimità dichiarata
    28 gennaio 2005

    Non sono fondate le censure mosse all'art. 3, comma 1, lettere a), b) e c), della legge n. 30 del 2003 – nella parte in cui prevedono, quali principi e criteri direttivi della delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro: l'agevolazione del ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nelle ipotesi di lavoro a tempo parziale cosiddetto orizzontale (lettera a), l'agevolazione di forme flessibili ed elastiche di lavoro a tempo parziale cosiddetto verticale e misto (lettera b), l'estensione delle forme flessibili ed elastiche anche ai contratti a tempo parziale a tempo determinato (lettera c) -, sollevate in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., sul presupposto che esse rientrino nella materia “tutela e sicurezza del lavoro” e che, quindi, per quanto concerne la competenza legislativa, soggiacciano al criterio dell'attribuzione allo Stato della competenza a determinare i principi fondamentali e della spettanza alle Regioni di tutto ciò che non rientri tra questi. Ed invero, la disciplina intersoggettiva di qualsiasi rapporto di lavoro, e quindi anche di quello a tempo parziale, rientra nella materia “ordinamento civile”, di competenza esclusiva dello Stato.

    Art. 1 Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro · Art. 8 Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro · Art. 118 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2003-02-14;30~art3 · fonte del testo

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