Art. 152 rilancio — Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni

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Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il ((31 gennaio 2021)) sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche' a titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilita' e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997.23 Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,7 milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 27,4 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

23

La modifica dell'art. 152, comma 1, ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L. 15 gennaio 2021, n. 3 ad opera della L. 26 febbraio 2021, n. 21, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.

Testo in vigore dal 15 gennaio 2021 al 31 gennaio 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

12 versioni dal 2020

2020oggi
  1. 25 luglio 2021 — oggiin vigoreper 5 anni
  2. 30 giugno 2021 — 25 luglio 2021per 25 giorni
  3. 26 maggio 2021 — 30 giugno 2021per un mese
  4. 23 marzo 2021 — 26 maggio 2021per 2 mesi
  5. 2 marzo 2021 — 23 marzo 2021per 21 giorni
  6. 31 gennaio 2021 — 2 marzo 2021per un mese
  7. 15 gennaio 2021 — 31 gennaio 2021per 16 giorni
  8. 4 dicembre 2020 — 15 gennaio 2021per un mese
  9. 21 ottobre 2020 — 4 dicembre 2020per un mese
  10. 15 agosto 2020 — 21 ottobre 2020per 2 mesi
  11. 19 luglio 2020 — 15 agosto 2020per 27 giorni
  12. 19 maggio 2020 — 19 luglio 2020testo originarioper 2 mesi

Che cosa è cambiato dal 15 gennaio 2021

Confronto con la versione in vigore dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 tolto: dicembre 2020 aggiunto: gennaio 2021 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • La modifica dell'art. 152, comma 1, ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L. 15 gennaio 2021, n. 3 ad opera della L. 26 febbraio 2021, n. 21, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-05-19;34~art152 · fonte del testo

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