Art. 6 — Violazione degli obblighi sui materiali pericolosi di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 1257/2013
L'armatore che viola gli obblighi di cui all'articolo 4 del regolamento in materia di installazione e uso di materiali pericolosi e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
Testo vigente dal 11 agosto 2020
