Art. 2 — Violazione degli obblighi di monitoraggio derivanti dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) 2015/757
L'armatore della nave o qualsiasi altra persona fisica, giuridica o ente collettivo che ha assunto la responsabilita' dell'esercizio della nave, che non adempie in tutto o in parte agli obblighi di monitoraggio di cui agli articoli 8, 9 e 10 del regolamento, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 100.000. Se la violazione e' dovuta alla mancata predisposizione e trasmissione del piano di monitoraggio secondo quanto previsto all'articolo 6 del regolamento, ovvero al mancato rispetto degli obblighi di verifica periodica e di modifica del piano di monitoraggio di cui all'articolo 7 del regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 30.000 a euro 150.000.
Testo vigente dal 13 agosto 2019
