L'articolo 771 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Art. 771 (Documenti di bordo). - Gli aeromobili devono avere a bordo durante il volo:

  • a)il certificato di immatricolazione;
  • b)il certificato di navigabilita';
  • c)il giornale di bordo;
  • d)le certificazioni relative alle assicurazioni obbligatorie;
  • e)i documenti doganali e sanitari e gli altri documenti, ove prescritti da leggi e regolamenti. Gli aeromobili non impiegati in attivita' di trasporto pubblico sono esenti dall'obbligo di tenere il giornale di bordo.». L'articolo 772 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Art. 772 (Giornale di bordo). - Sul giornale di bordo devono essere annotati gli eventi indicati nell'articolo 835, i testamenti e ogni altro fatto di particolare importanza.». L'articolo 773 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Art. 773 (Libri dell'aeromobile). - Gli aeromobili devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile, del motore e dell'elica, su cui eseguire le annotazioni relative all'esercizio.». L'articolo 774 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Art. 774 (Tenuta dei libri). - L'esercente tiene i libri e vi esegue le annotazioni, in conformita' ai regolamenti dell'ENAC.».

Testo vigente dal 8 giugno 2005

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-05-09;96~art8 · fonte del testo