Art. 8 — Dei documenti dell'aeromobile
L'articolo 771 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Art. 771 (Documenti di bordo). - Gli aeromobili devono avere a bordo durante il volo:
- a)il certificato di immatricolazione;
- b)il certificato di navigabilita';
- c)il giornale di bordo;
- d)le certificazioni relative alle assicurazioni obbligatorie;
- e)i documenti doganali e sanitari e gli altri documenti, ove prescritti da leggi e regolamenti. Gli aeromobili non impiegati in attivita' di trasporto pubblico sono esenti dall'obbligo di tenere il giornale di bordo.». L'articolo 772 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Art. 772 (Giornale di bordo). - Sul giornale di bordo devono essere annotati gli eventi indicati nell'articolo 835, i testamenti e ogni altro fatto di particolare importanza.». L'articolo 773 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Art. 773 (Libri dell'aeromobile). - Gli aeromobili devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile, del motore e dell'elica, su cui eseguire le annotazioni relative all'esercizio.». L'articolo 774 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Art. 774 (Tenuta dei libri). - L'esercente tiene i libri e vi esegue le annotazioni, in conformita' ai regolamenti dell'ENAC.».
Testo vigente dal 8 giugno 2005
