Art. 10 — Della polizia della navigazione
L'articolo 792 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Art. 792 (Funzioni di polizia e di vigilanza). - Le funzioni di polizia e di vigilanza della navigazione aerea sono esercitate dall'ENAC.». L'articolo 793 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Art. 793 (Divieti di sorvolo). - L'ENAC puo' vietare il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale per motivi di sicurezza. Quando ricorrono motivi militari ovvero di sicurezza o di ordine pubblico, l'ENAC, su richiesta della competente amministrazione, vieta il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo', altresi', vietare la navigazione aerea su tutto il territorio nazionale, per eccezionali motivi di interesse pubblico.». L'articolo 794 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Gli aeromobili stranieri, ad eccezione di quelli militari, di dogana e di polizia, possono sorvolare il territorio nazionale a condizione di reciprocita' ovvero quando cio' sia stabilito dalla normativa comunitaria o da convenzioni internazionali, salva la facolta' dell'ENAC di rilasciare autorizzazioni temporanee. Gli aeromobili stranieri militari, di dogana e di polizia non possono sorvolare il territorio nazionale senza una speciale autorizzazione del Ministero della difesa.». Il primo comma dell'articolo 796 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «L'aeromobile nazionale non puo' circolare se non porta impresse le marche di nazionalita' e di immatricolazione, in conformita' ai regolamenti dell'ENAC.». L'articolo 798 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Art. 798 (Obbligo di assicurazione). - L'aeromobile non puo' circolare, se non sono state stipulate e non sono in corso di validita' le assicurazioni obbligatorie previste dal presente codice e dalla normativa comunitaria.».
Testo vigente dal 8 giugno 2005
