Art. 32 — Cancellazione dall'albo per difetto sopravvenuto di un requisito
Il Consiglio dell'ordine presso il quale e' iscritta la societa' provvede alla cancellazione della stessa dall'albo, qualora sia venuto meno uno dei requisiti previsti dal presente titolo e la situazione di irregolarita' non sia stata sanata nel termine perentorio di tre mesi dal momento in cui si e' verificata.
Testo vigente dal 4 aprile 2001
