Art. 9 — Funzioni delle province
Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di vigilanza e di polizia sulle attivita' di ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali, nonche' le funzioni di polizia mineraria in materia di coltivazione di cave e torbiere, ed inoltre:
- a)le funzioni di polizia mineraria su terraferma che le leggi vigenti attribuiscono agli ingegneri capo dei distretti minerari ed ai prefetti;
- b)le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche su terraferma;
- c)le funzioni di concessione ed erogazione degli ausili finanziari previsti da leggi dello Stato. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.
Testo vigente dal 3 maggio 2001
