Art. 34 — Funzioni delle province
Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di cui agli articoli 86 e 89, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, e in particolare quelle relative:
- a)alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;
- b)alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998;
- c)ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento;
- d)alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
- e)alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;
- f)alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali;
- g)alla polizia delle acque;
- h)alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;
- i)alla gestione del demanio idrico. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 22 marzo-27 aprile 2001, n. 110 (in G.U. 1a S.S. 2/5/2001, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra Regioni ed enti locali a norma dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui si applica alla Regione Veneto.
Testo vigente dal 3 maggio 2001
