Corte costituzionale

Ordinanza n. 254/2000

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/07/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legislativo 3

aprile 1993, n. 96 (Trasferimento delle competenze dei soppressi

Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e

Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, a norma

dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), promosso con

ordinanza emessa il 26 novembre 1998 dalla Commissione tributaria

provinciale di Lecce sui ricorsi riuniti proposti dal Consorzio

speciale per la bonifica di Arneo contro l'Ufficio del Registro di

Maglie, iscritta al n. 459 del registro ordinanze 1999 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie

speciale, dell'anno 1999;

Visto l'atto di costituzione del Consorzio speciale per la

bonifica di Arneo nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Lecce, VIII

sezione, ha sollevato, con ordinanza del 26 novembre 1998, questione

di legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 1993,

n. 96 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per

gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la

promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della

legge 19 dicembre 1992, n. 488), in riferimento all'art. 76 della

Costituzione;

che l'ordinanza di rimessione premette che il d.P.R. 6 marzo

1978, n. 218 e la legge 1 marzo 1986, n. 64 stabilivano, per i

territori del Mezzogiorno, "varie agevolazioni fiscali" e che la

legge 19 dicembre 1992, n. 488 "ha soppresso" gli articoli da 1 ad 8

e da 16 a 18 della legge n. 64 del 1986, attribuendo altresì delega

al Governo per l'emanazione di norme dirette a realizzare il

"graduale passaggio dall'intervento straordinario a quello ordinario

nel Mezzogiorno";

che, secondo il rimettente, il d.lgs. n. 96 del 1993, il

quale ha disposto "la cessazione dell'intervento straordinario alla

data del 15 aprile 1993" è stato emanato successivamente

all'indizione del referendum popolare per l'abrogazione degli

articoli "da 1 a 18" della legge n. 64 del 1986 e dell'art. 4 della

legge n. 488 del 1992 nella parte in cui, nonostante l'abrogazione di

alcune norme della legge n. 64 del 1986, "lasciava in vigore i

provvedimenti di spesa e le agevolazioni fiscali" e che l'Ufficio

centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione

ha dichiarato che, a seguito della emanazione del d.lgs. n. 96 del

1993, non dovesse più svolgersi il succitato referendum;

che, ad avviso del giudice a quo la delega in virtù della

quale è stato emanato il d.lgs. n. 96 del 1993 non riguardava la

"materia fiscale" sicché quest'ultimo decreto legislativo si

porrebbe in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in "quanto

non poteva innovare in materia fiscale";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata

manifestamente infondata, in quanto l'art. 18 del d.l. 23 giugno

1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, ha

espressamente stabilito che "la disposizione recata dall'art. 1,

comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 deve intendersi

nel senso che la stessa non si applica alla materia tributaria";

che il Consorzio speciale per la bonifica di Arneo,

ricorrente nel giudizio principale, si è costituito nel giudizio

chiedendo l'accoglimento della questione, richiamando a conforto

della sua tesi le argomentazioni svolte dal Consiglio di Stato, III

sezione, con il parere 23 novembre 1993, n. 1197.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene la

puntuale descrizione degli elementi della fattispecie oggetto del

giudizio principale e difetta del tutto di motivazione in ordine alla

rilevanza della questione, non essendo state esplicitate neppure

sommariamente le ragioni che diano conto dell'avvenuta verifica di

siffatto profilo preliminare;

che, inoltre, risulta carente anche il profilo della non

manifesta infondatezza, per il quale si è fatto richiamo anche di

atti estranei all'ordinanza, in contrasto con il consolidato

principio secondo il quale essa deve essere autosufficiente ai fini

dell'individuazione degli argomenti a sostegno della denuncia di

illegittimità costituzionale delle norme impugnate (tra le più

recenti, ordinanza n. 173 del 2000);

che siffatte carenze, secondo la costante giurisprudenza

costituzionale, non permettono alla Corte le valutazioni di

competenza anche in ordine alla rilevanza della questione così come

prospettata dal rimettente (ex plurimis ordinanza n. 8 del 2000),

tanto più quando, come nel caso in esame, le censure investono un

intero testo legislativo;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale del decreto legislativo 3 aprile 1993,

n. 96 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per

gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la

promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della

legge 19 dicembre 1992, n. 488) sollevata, in riferimento all'art. 76

della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di

Lecce, VIII sezione, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:254 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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