Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 2017 All'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 3, primo periodo, la parola: «dodici» e' sostituita dalla seguente: «diciotto»;
- b)al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria».
Testo vigente dal 10 agosto 2018
