Art. 17 — Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 2016
All'articolo 26 del decreto legislativo n. 175 del 2016 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, primo periodo le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2017»;
- b)al comma 2, dopo le parole: «delle regioni» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea»;
- c)al comma 4, la parola: «dodici» e' sostituita dalla seguente: «diciotto»;
- d)al comma 6, le parole: «e 19» sono sostituite dalle seguenti: «, 17, 19 e 25»;
- e)al comma 10, le parole: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2017»;
- f)dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti: «12-bis. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le societa' destinatarie dei provvedimenti di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' la societa' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. 12-ter. Per le societa' di cui all'articolo 4, comma 8, le disposizioni dell'articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione. 12-quater. Per le societa' di cui all'articolo 4, comma 7, solo ai fini della prima applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera e), si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del presente decreto. 12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante e' il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20. 12-sexies. In deroga all'articolo 4, le amministrazioni pubbliche possono acquisire o mantenere partecipazioni nelle societa' che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano gia' costituite e autorizzate alla gestione delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente. Con riguardo a tali societa', le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) ed e), non trovano applicazione e le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano a decorrere dal 31 maggio 2018.».
Testo vigente dal 26 giugno 2017
