Art. 5 — Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 112 del 2017

All'articolo 13 del decreto legislativo n. 112 del 2017, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Le prestazioni di attivita' di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del comma 2.».

Testo vigente dal 10 agosto 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-07-20;95~art5 · fonte del testo