Art. 5 — Revisione della disciplina in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri

Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 1067, il comma 4 e' abrogato;
  • b)all'articolo 1084, al comma 1, primo periodo, le parole: «appartenenti ai ruoli dei marescialli, musicisti, sergenti, volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali ausiliari e ai volontari in ferma delle Forze armate, e ruoli e categorie corrispondenti dell'Arma dei carabinieri,» sono soppresse;
  • c)all'articolo 1090, comma 3:
  • 1)le parole: «All'ufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dagli articoli 1058 e 1093, all'ufficiale»;
  • 2)le parole: «agli articoli 1093 e» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo»;
  • d)all'articolo 1099, il comma 5 e' abrogato;
  • e)alla nota a dei quadri: IV e V della tabella 1 allegata al codice, IV e V della tabella 2 allegata al codice, nonche' IV e V della tabella 3 allegata al codice, dopo le parole: «una promozione aggiuntiva nel grado.» sono aggiunte le seguenti: «Il Direttore generale o corrispondente e' posto in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche del grado e tale posizione non rileva ai fini del computo delle eccedenze di cui agli articoli 906 e seguenti del decreto legislativo non 66 del 2010.»;
  • f)dopo la nota a dei quadri IV e V:
  • 1)della tabella 1 allegata al codice, in corrispondenza del grado di maggiore generale, e' inserita la seguente nota: «a-bis: Il volume organico puo' essere incrementato di una unita' con determinazione del Ministro della difesa all'atto della formazione del quadro di avanzamento. Contestualmente la predetta unita' e' sottratta dal ruolo normale delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni ed e' a quest'ultimo riportata in incremento, con corrispondente sottrazione dal volume organico del corpo, al 30 dicembre dell'anno successivo a quello di apertura del quadro di avanzamento.»;
  • 2)della tabella 3 allegata al codice, in corrispondenza del grado di generale ispettore, e' inserita la seguente nota: «a-bis: Il volume organico puo' essere incrementato di una unita' con determinazione del Ministro della difesa all'atto della formazione del quadro di avanzamento. Contestualmente la predetta unita' e' sottratta dal ruolo naviganti normale ed e' a quest'ultimo riportata in incremento, con corrispondente sottrazione dal volume organico del corpo, al 30 dicembre dell'anno successivo a quello di apertura del quadro di avanzamento.»;
  • g)i quadri II e VII della tabella 3 allegata al codice sono rispettivamente sostituiti dai Quadri II e VII allegati al presente decreto legislativo;
  • h)al quadro VIII della tabella 3 allegata al codice, nella colonna 6, in corrispondenza del grado di capitano, le parole: «3 anni quale capo servizio o sezione tecnica periferica o incarico equipollente» sono sostituite dalle seguenti: «3 anni in enti o reparti dell'organizzazione intermedia o periferica o incarico equipollente»;
  • i)al quadro II della tabella 4 allegata al codice, nella colonna 5, in corrispondenza del grado di capitano, il numero: «10» e' sostituito dal seguente: «9».

Testo vigente dal 31 maggio 2016

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