Art. 2 — Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29
All'articolo 25 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, secondo periodo, le parole: «delle organizzazioni» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti» e le parole: «delle associazioni di volontariato» sono sostituite dalle seguenti: «del volontariato»;
- b)al comma 3, secondo periodo, le parole: «della coprogrammazione e della coprogettazione» sono soppresse.
Testo vigente dal 27 giugno 2025
