Art. 1 — Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29
All'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29, le parole: «centri di promozione sociale, organizzazioni di volontariato,» sono soppresse e le parole: «i soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti».
Testo vigente dal 27 giugno 2025
