Modifiche al sistema dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile Al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 5, comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale in servizio;»;
  • b)all'articolo 5, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Gli atti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono assoggettati unicamente al controllo successivo qualora facenti parte di una delle rendicontazioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c). E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 5.»;
  • c)all'articolo 6, comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) siano pervenuti oltre il termine perentorio di ricevibilita' del 31 dicembre dell'esercizio finanziario cui si riferisce la spesa, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno, quelli relativi a risorse iscritte in bilancio a seguito dell'adozione, nell'ultimo mese dell'anno, di decreti di riassegnazione di entrate di scopo, nonche' di quelli relativi alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra i capitoli interessati, e' disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'emanazione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione.»;
  • d)all'articolo 6, comma 2, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis) i relativi provvedimenti di impegno non risultino conformi a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, nel caso in cui dispongano l'utilizzo di risorse destinate ad altre finalita', i corrispondenti decreti di variazione di bilancio non risultino registrati dalla Corte dei conti.»;
  • e)all'articolo 7, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Fermo restando il disposto dell'articolo 8, comma 4-bis, l'ufficio di controllo verifica in via preventiva che i pagamenti siano coerenti con il cronoprogramma di cui all'articolo 34, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;
  • f)all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis) ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico dello Stato, erogati secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.»;
  • g)all'articolo 11, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera e-bis), agli ordini collettivi di pagamento, emessi in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c) e d), e' data esecuzione sotto la diretta responsabilita' dell'amministrazione ordinante. Gli uffici di controllo verificano i flussi dei pagamenti erogati e segnalano alle amministrazioni titolari delle partite stipendiali le eventuali irregolarita' riscontrate. A questi fini gli uffici di controllo hanno accesso a tutti gli applicativi informatici e ai database in uso per il pagamento delle competenze fisse e accessorie del personale e possono richiedere ogni altro atto o documento ritenuto necessario.»;
  • h)all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito con il seguente: «1. Il controllo di regolarita' amministrativa e contabile dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c), nonche' dei pagamenti di cui alla lettera e-bis) del medesimo articolo 11, comma 1, puo' essere esercitato secondo un programma elaborato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».

Testo vigente dal 1 giugno 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-12;93~art5 · fonte del testo

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