Art. 7 — Raccordo tra il bilancio statale e la gestione della tesoreria dello Stato

Nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo l'articolo 47, e' inserito il seguente: «Art. 47-bis (Raccordo tra il bilancio statale e la gestione della tesoreria dello Stato). - 1. Ferme restando le informazioni rese disponibili nel disegno di legge di bilancio ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 2, in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato sono fornite, a fini conoscitivi, indicazioni quantitative circa l'intermediazione operata dalla tesoreria dello Stato sulle somme erogate dal bilancio statale. Per tale finalita' sono presentate, in apposite tabelle riportate in allegato alla presente legge, informazioni sui pagamenti che sono affluiti su conti di tesoreria, con separata evidenza dei conti su cui sono depositate somme di cui sono titolari amministrazioni dello Stato, su quelli erogati direttamente al sistema economico e su quelli aventi destinazioni diverse. Relativamente ai conti su cui sono depositate somme di cui sono titolari amministrazioni dello Stato, sono altresi' rappresentati i movimenti in entrata e in uscita realizzati nell'anno oggetto del rendiconto.». Le tabelle di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono predisposte secondo lo schema riportato in allegato al presente decreto, che costituisce allegato della predetta legge. Eventuali modifiche ed integrazioni alle predette tabelle sono apportate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Testo vigente dal 1 giugno 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-12;93~art7 · fonte del testo

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