Art. 32 — Modifiche alla disciplina dei controlli sui rendiconti amministrativi e sui conti giudiziali e standardizzazione informatica degli ordinativi di incasso e pagamento

Al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 11:
  • 1)al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) rendiconti amministrativi, resi dai funzionari delegati titolari di contabilita' ordinaria e speciale alimentate con fondi di provenienza dal bilancio dello Stato;»;
  • 2)al comma 1, lettera e-bis, le parole «ordini collettivi di pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «spese fisse telematiche»;
  • 3)al comma 3-bis, le parole «ordini collettivi di pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «spese fisse telematiche»;
  • b)all'articolo 16:
  • 1)al comma 3 le parole «e li trasmettono alla Corte dei conti» sono soppresse;
  • 2)dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai conti giudiziali resi dagli agenti che svolgono l'attivita' di riscossione nazionale a mezzo ruolo, i quali rendono il conto della propria gestione, per ciascun ambito territoriale, in via principale e diretta.». La trasmissione degli incassi e dei pagamenti codificati delle pubbliche amministrazioni alla banca dati SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' effettuata esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE+, con le modalita' e i tempi definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Testo vigente dal 21 giugno 2022

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urn:nir:stato:decreto.legge:2022-06-21;73~art32 · fonte del testo

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