[1]Sono sottoposti al controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile i seguenti atti:

  • a)((rendiconti amministrativi, resi dai funzionari delegati titolari di contabilita' ordinaria e speciale alimentate con fondi di provenienza dal bilancio dello Stato;)) 16
  • b)rendiconti amministrativi resi dai commissari delegati titolari di contabilita' speciale di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nonche' da ogni altro soggetto gestore, comunque denominato; 6
  • c)rendiconti amministrativi afferenti a un'unica contabilita' speciale alimentata con fondi di provenienza statale e non statale per la realizzazione di accordi di programma;
  • c-bis)rendiconti di contabilita' speciale concernenti i pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • d)ogni altro rendiconto previsto da specifiche disposizioni di legge;
  • e)conti giudiziali.
  • e-bis)((spese fisse telematiche)) relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico dello Stato, erogati secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni. 5 16 I soggetti gestori dei fondi di cui al comma 1, lettere dalla a)

[2]alla d), devono rendere il conto finanziario della loro gestione al competente ufficio di controllo al termine di ciascun esercizio finanziario, nonche' alla conclusione dell'intervento delegato. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), qualora la quota parte di finanziamento statale sia maggioritaria, il riscontro viene effettuato dal competente ufficio di controllo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Diversamente, il competente organo di controllo e' individuato in sede di accordo di programma o dall'ordinamento dell'amministrazione che mette a disposizione la prevalente quota di finanziamento. In ogni caso, gli esiti del controllo sono comunicati a tutte le amministrazioni partecipanti per i relativi provvedimenti di competenza. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera e-bis), agli ((spese fisse telematiche)), emessi in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c) e d), e' data esecuzione sotto la diretta responsabilita' dell'amministrazione ordinante. Gli uffici di controllo verificano i flussi dei pagamenti erogati e segnalano alle amministrazioni titolari delle partite stipendiali le eventuali irregolarita' riscontrate. A questi fini gli uffici di controllo hanno accesso a tutti gli applicativi informatici e ai database in uso per il pagamento delle competenze fisse e accessorie del personale e possono richiedere ogni altro atto o documento ritenuto necessario. 5 16 Entro il termine di cui all'articolo 14, comma 1, primo periodo, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato presentano agli uffici di controllo una rendicontazione dettagliata dei pagamenti effettuati ai sensi del comma 1, lettera e-bis).7 9 I commissari delegati e i soggetti attuatori di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, entro dieci giorni dall'insediamento, in considerazione della complessita' della gestione e della rilevanza delle risorse normalmente accreditate, trasmettono all'ufficio di controllo copia dell'ordinanza istitutiva della gestione. Su specifica richiesta degli uffici di controllo, i commissari delegati trasmettono copia degli atti adottati riguardanti l'attivita' contrattuale posta in essere con l'utilizzo delle risorse ricevute e ogni elemento informativo ritenuto utile ai fini del successivo controllo del rendiconto. Per particolari tipologie di spese effettuate da commissari delegati o commissari straordinari o funzionari delegati, nonche' per i pagamenti effettuati ai sensi del comma 1, lettera e-bis), fermo restando l'obbligo di rendicontazione, possono essere svolti controlli di tipo concomitante, secondo criteri e modalita' da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatte salve le diverse attribuzioni di competenza territoriale dettate da specifiche leggi di settore, nonche' tutte le speciali disposizioni normative vigenti in materia di controllo successivo.

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93

5

con decorrenza dal 1 gennaio 2017

Il D.Lgs. 12 maggio 2016, n. 93, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che le presenti modifiche acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2017.

D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1

6

Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera g)) che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare: [...] g) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 11, comma 1, e nell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123, deve intendersi riferito all'articolo 27 del presente decreto".

D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29

7

Il D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "In sede di prima applicazione della disposizione prevista dall'articolo 11, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, come introdotto dal presente decreto, la rendicontazione dettagliata relativa all'anno 2017 e' presentata entro il 30 giugno 2018 e il relativo termine di controllo e' fissato al 31 dicembre 2018".

D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145

9

Il D.Lgs. 16 marzo 2018, n. 29, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "In sede di prima applicazione della disposizione prevista dall'articolo 11, comma 3-ter, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, come introdotto dal presente decreto, la rendicontazione dettagliata relativa all'anno 2017 e' presentata entro il 30 giugno 2019 e il relativo termine di controllo e' fissato al 31 dicembre 2019".

D.L. 21 giugno 2022, n. 73

16

Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73 ha disposto (con l'art. 46. comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".

Testo vigente dal 22 giugno 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 22 giugno 2022

Confronto con la versione in vigore dal 9 aprile 2020 al 22 giugno 2022. 19 parole tolte, 44 parole aggiunte in 4 capoversi.

a) rendiconti amministrativi tolto: relativi alle aperture di credito alimentate con fondi di provenienza stataleaggiunto: , resi dai funzionari delegati titolari di contabilita' ordinaria e speciale aggiunto: alimentate con fondi di provenienza dal bilancio dello Stato;

aggiunto: c-bis) rendiconti di contabilita' speciale concernenti i pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e-bis) tolto: ordini collettivi di pagamento aggiunto: spese fisse telematiche relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico dello Stato, …

… relativi provvedimenti di competenza. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera e-bis), agli tolto: ordini collettivi di pagamento aggiunto: spese fisse telematiche, emessi in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 21 giugno 2022, n. 73

    Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73 ha disposto (con l'art. 46. comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 30, comma 1, lettere da a) a l) e da n) a bb), 31 e 32, comma 1, lettera a) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 30, comma 1, lettera m)".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-06-30;123~art11 · fonte del testo

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