Art. 38-bis — Sistemi di stoccaggio facenti parte dei sistemi di distribuzione e del sistema di trasmissione
Il Gestore del sistema di trasmissione nazionale e il Gestore del sistema di distribuzione, nell'ambito di quanto previsto dai rispettivi piani di sviluppo della rete, possono proporre di sviluppare e gestire impianti di stoccaggio dell'energia, solo se questi sono componenti di rete pienamente integrati per i quali l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente ha concesso la sua approvazione.
Testo vigente dal 26 dicembre 2021
