Art. 19 — Sistemi di stoccaggio facenti parte dei sistemi di distribuzione e del sistema di trasmissione
Al decreto legislativo 1° giugno 2011, n 93, dopo l'articolo 38, e' aggiunto il seguente: «38-bis (Sistemi di stoccaggio facenti parte dei sistemi di distribuzione e del sistema di trasmissione). - 1. Il Gestore del sistema di trasmissione nazionale e il Gestore del sistema di distribuzione, nell'ambito di quanto previsto dai rispettivi piani di sviluppo della rete, possono proporre di sviluppare e gestire impianti di stoccaggio dell'energia, solo se questi sono componenti di rete pienamente integrati per i quali l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente ha concesso la sua approvazione.
Testo vigente dal 11 dicembre 2021
