Art. 26 — Trasparenza della contabilità
Le imprese di gas naturale consentono alle autorita' competenti di accedere alla loro contabilita' conformemente alle disposizioni ((di cui agli articoli 74 e 75 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024)), mantenendo comunque la riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili. ((La divulgazione di tali informazioni e' consentita solo qualora cio' sia necessario per consentire alle autorita' competenti di svolgere le proprie funzioni.))
Testo vigente dal 15 agosto 2026
