Art. 25 — Separazione della contabilità
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo n.164 del 2000, le imprese del gas naturale sono tenute alla separazione contabile tra le attivita' di trasporto, distribuzione, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale liquefatto, in base ai criteri stabiliti dall'autorita' per l'energia elettrica e il gas, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo ((75 della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024)).
Testo vigente dal 15 agosto 2026
