Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.
Abrogato dal 20 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.
Abrogato dal 20 marzo 2021
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2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1993 al 20 marzo 2021. 590 parole tolte, 10 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: Gli animali non compresi nell'allegato A, parte II, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, presentati ad un posto d'ispezione frontaliero italiano, sono sottoposti ai seguenti controlli veterinari:
tolto: a) se destinati al territorio nazionale, a tutti i controlli previsti all'art. 4;
tolto: b) se destinati ad un altro Stato membro, con il quale e' intervenuto un preventivo accordo veterinario, possono:
tolto: 1) essere sottoposti a tutti i controlli veterinari previsti dall'art. 4, presso lo stesso posto d'ispezione frontaliero;
tolto: 2) essere sottoposti ai soli controlli di cui all'art. 14, comma 1. Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), punto 2), gli animali devono essere inviati in veicoli sigillati allo Stato membro di destinazione per l'effettuazione dei controlli veterinari di cui all'art. 4, comma 2, dopo che il veterinario del posto d'ispezione frontaliero abbia:
tolto: a) indicato sulle copie o, in caso di frazionamento della partita sulle copie dei certificati originari, il passaggio ed i controlli effettuati;
tolto: b) comunicato tempestivamente l'arrivo degli animali all'autorita' veterinaria del luogo di destinazione ed eventualmente a quelle degli Stati di transito;
tolto: c) autorizzato l'autorita' doganale a consentire l'uscita degli animali dal posto d'ispezione frontaliero in deroga a quanto stabilito all'art. 3, comma 3. Per gli animali destinati alla macellazione si applica il disposto di cui al comma 1, lettera b), punto 1). I casi in cui ci si e' avvalsi degli accordi di cui al comma 1, lettera b), punto 2), sono comunicati, a cura del Ministero della sanita', alla Commissione e ai rappresentanti degli Stati membri in seno al Comitato veterinario permanente della Commissione. Gli animali compresi nell'allegato A, parte II, al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, ma provenienti da un Paese terzo per il quale non sono state ancora stabilite le condizioni uniformi di polizia veterinaria, sono importati alle seguenti condizioni:
tolto: a) abbiano soggiornato nel Paese terzo speditore almeno per il tempo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 231;
tolto: b) siano sottoposti ai controlli previsti dall'art. 4, e possono lasciare il posto di ispezione frontaliero soltanto se dai controlli risulti che l'animale o la partita di animali soddisfi:
tolto: 1) per quanto riguarda le malattie esotiche rispetto alla Comunita', ai requisiti e alle condizioni di polizia sanitaria fissati dalla stessa Comunita'.
tolto: 2) per quanto riguarda una o piu' determinate malattie, alle condizioni di equivalenza riconosciute dalla Comunita';
tolto: c) che rispondano alle garanzie complementari di polizia veterinaria fissate conformemente alle disposizioni comunitarie qualora siano destinati ad essere immessi sul territorio nazionale o di un altro Stato membro per il quale siano state riconosciute tali garanzie;
tolto: d) siano inoltrati dal posto d'ispezione frontaliero verso il macello di destinazione, se si tratta di animali destinati alla macellazione o verso l'azienda di destinazione, se si tratta di animali da allevamento, da produzione, o da acquacoltura. Se dai controlli previsti ai commi 1 e 5, risulta che l'animale o la partita di animali non soddisfa i requisiti ivi previsti, essi non possono lasciare il posto di ispezione frontaliero o la stazione di quarantena ed e' applicabile l'art. 11. Qualora gli animali di cui al comma 1 non sono destinati alla commercializzazione nel territorio nazionale sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 7 e in particolare, quelle relative al rilascio del certificato. Nel luogo di destinazione gli animali da allevamento e da produzione restano sotto la sorveglianza del servizio veterinario ufficiale e possono essere ammessi agli scambi intracomunitari trascorso il periodo di osservazione stabilito dalla Comunita'. Gli animali destinati alla macellazione sono soggetti nel macello di destinazione alle norme comunitarie relative alla specie in questione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 24
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-03;93~art8 · fonte del testo
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