Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.
Abrogato dal 20 marzo 2021
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24.
Abrogato dal 20 marzo 2021
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3 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 2000 al 20 marzo 2021. 305 parole tolte, 10 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; inoltre si intende per:
tolto: a) controllo documentale: la verifica dei certificati o dei documenti veterinari che accompagnano gli animali o i prodotti;
tolto: b) controllo d'identita': la verifica, mediante semplice ispezione visiva, della concordanza tra i documenti o i certificati e gli animali o prodotti nonche' della presenza e della concordanza dei marchi o timbri che su di essi devono figurare;
tolto: c) controllo fisico: controllo dell'animale stesso, con possibilita' di prelevare campioni, effettuare esami di laboratorio nonche' eventualmente controlli complementari in fase di quarantena;
tolto: d) controllo materiale: controllo dei prodotti con possibilita' di prelevare campioni o effettuare esami di laboratorio;
tolto: e) territorio comunitario: il territorio dei Paesi membri elencati all'allegato I;
tolto: f) posto d'ispezione frontaliero: l'ufficio veterinario periferico del Ministero della sanita' riconosciuto dalle Comunita' europee, diretto da un medico veterinario e situato, per il controllo degli animali, nelle immediate vicinanze della frontiera esterna del territorio comunitario, o, per il controllo dei prodotti anche in prossimita' della frontiera stessa;
tolto: g) importatore: ogni persona fisica o giuridica che presenta gli animali o i prodotti a scopo di importazione nelle Comunita' europee:
tolto: h) partita: una quantita' di animali della stessa specie o di prodotti della stessa natura, coperta da uno stesso certificato o documento veterinario, trasportata con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso Paese terzo o dalla stessa parte di un Paese terzo;
tolto: i) prodotti: i prodotti animali o di origine animale di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, nonche' alle condizioni previste dall'art. 34:
tolto: 1) i pesci freschi direttamente sbarcati da un peschereccio;
tolto: 2) taluni prodotti vegetali;
tolto: 3) taluni sottoprodotti di orgine animale non compresi nell'allegato II del Trattato di Roma;
tolto: 4) veterinario ufficiale: il veterinario in servizio presso il posto d'ispezione frontaliero.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 24
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-03;93~art2 · fonte del testo
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