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Che cosa è cambiato dal 20 marzo 2021

Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1993 al 20 marzo 2021. 555 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Ciascuna partita deve assere sottoposta, da parte del veterinario del posto d'ispezione frontaliero, ad un controllo documentale e ad un controllo d'identita', indipendentemente dalla destinazione doganale. Tali controlli devono verificare:

tolto: a) l'origine degli animali;

tolto: b) la loro destinazione successiva, in particolare in caso di transito o nel caso di animali non compresi nell'allegato A, parte II, al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, o di animali che hanno formato oggetto di requisiti specifici riconosciuti con decisione comunitaria per lo Stato membro di destinazione;

tolto: c) che le dichiarazioni figuranti sui certificati o documenti sanitari corrispondano alle garanzie richieste dalla normativa comunitaria o, in caso di animali non compresi nell'allegato A, parte II, al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, alle garanzie previste dalle norme nazionali;

tolto: d) che la partita non sia stata oggetto di rifiuto da altro posto di ispezione frontaliero. Fatte salve le esenzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), il veterinario del posto d'ispezione frontaliero deve procedere al controllo fisico degli animali; detto controllo, in particolare deve comprendere:

tolto: a) un esame clinico degli animali per accertarsi che gli animali siano conformi ai requisiti indicati nel certificato o documenti di accompagnamento e che siano clinicamente sani; con provvedimento del Ministro della sanita', adottato in conformita' alle disposizioni comunitarie, sono individuate le categorie e le specie animali per le quali in determinate condizioni si puo' derogare dal principio dell'esame clinico individuale;

tolto: b) eventuali esami di laboratorio, ritenuti necessari dal veterinario del posto d'ispezione frontaliero o disposti dal Ministaro della sanita' o previsti dalla normativa comunitaria;

tolto: c) eventuali prelievi di campioni ufficiali da far analizzare al piu' presto per la ricerca dei residui;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: d) la verifica dell'osservanza dei requisiti minimi previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, concernente la protezione degli animali nei trasporti internazionali. Ai fini di un ulteriore controllo del trasporto ed eventualmente dei requisiti complementari dell'azienda di destinazione, il veterinario del posto d'ispezione frontaliero, in attesa che venga attuato dalla Comunita' il sistema informatizzato di collegamento tra autorita' veterinarie, informa tempestivamente, con qualsiasi mezzo, il servizio veterinario della unita' sanitaria locale di destinazione e, nel caso che gli animali siano destinati ad altro Stato membro, l'autorita' competente designata da esso. Il responsabile del posto d'ispezione frontaliero puo' avvalersi per la esecuzione dei controlli documentali e d'identita' del personale tecnico del proprio ufficio. In deroga ai commi 1 e 2, per gli animali introdotti in un porto o in aeroporto del territorio comunitario di cui all' allegato I, il controllo d'identita' ed il controllo fisico possono essere effettuati nel porto o aeroporto di destinazione a condizione che questi ultimi dispongano del posto d'ispezione frontaliero e che gli animali proseguano il viaggio, a seconda che il trasporto avvenga per via marittima o aerea, con la stessa nave o lo stesso aereo. In questo caso il veterinario del posto d'ispezione frontaliero che ha proceduto al controllo documentale informa tempestivamente del passaggio degli animali il veterinario del posto d'ispezione frontaliero di destinazione. Tutte le spese relative all'applicazione del presente articolo sono a carico dello speditore, del destinatario o del mandatario senza indennizzo da parto dello Stato. Il Ministro della sanita', con proprio decreto dispone le modalita' di applicazione del presente articolo, comprese, se necessarie quelle relative alla formazione ed alla qualificazione del personale di assistenza, conformandosi alle eventuali disposizioni comunitarie in materia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 24

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-03-03;93~art4 · fonte del testo

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